Cassazione Penale, Sentenza n. 35831/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti; censura principale sul metodo di rideterminazione della pena (mancato scorporo delle singole fattispecie già unificate e mancata determinazione distinta degli aumenti per i reati satellite) e contestazione sull'ordine di applicazione della diminuente per il rito abbreviato rispetto al criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso nel punto in cui ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha scorporato le singole fattispecie già unificate e non ha calcolato e motivato distintamente gli aumenti per i reati satellite; ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Ha invece respinto la censura relativa all'ordine di applicazione dell'art. 78 c.p., confermando l'orientamento secondo cui, in sede di esecuzione, la diminuzione per il rito abbreviato si applica prima del criterio moderatore del cumulo materiale.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione tra reati giudicati con sentenze; la Corte stabilisce che, in caso di rideterminazione della pena tra sentenze che contengono più violazioni già unificate, il giudice deve scorporare le singole fattispecie, individuare il reato più grave e calcolare/motivare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite.
art. 78 cod. pen.
Fissa il criterio moderatore del cumulo materiale (pena di reclusione non superiore a 30 anni). La Corte interpreta che, in sede di esecuzione, la diminuente per la scelta del rito abbreviato opera prima del limite di cui all'art. 78.
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente tra le doglianze procedurali; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale di questa norma, concentrandosi sul corretto metodo applicativo dell'art. 671 e sull'ordine di applicazione tra diminuente del rito e art. 78.
art. 81 cod. pen.
Norma sull'unificazione delle pene per più reati commessi con un unico disegno criminoso; la Corte richiama che, se le sentenze da riunire contengono già violazioni unificate ex art. 81, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tali violazioni prima di procedere al nuovo computo.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti menzionata per identificare le fattispecie oggetto delle sentenze; non è stata oggetto di interpretazione giurisprudenziale specifica nella pronuncia sul metodo di calcolo della pena.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena per continuazione tra più sentenze, deve scorporare tutte le violazioni già unificate e individuare il reato più grave, quindi applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite, motivando separatamente ogni aumento.
- La rideterminazione della pena deve contenere il calcolo aritmetico e la motivazione di ciascun incremento: la mancanza di tale specificazione rende la decisione invalida e determina l'annullamento con rinvio.
- In sede di esecuzione, la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato si applica prima dell'operazione prevista dall'art. 78 c.p. (limite di 30 anni), secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione.
- Se le sentenze da unificare contengono già riunioni interne ex art. 81, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a una sommatoria globale: è obbligato a scorporare e a calcolare aumenti distinti anche per i reati già riuniti internamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35703/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35704/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35705/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35706/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35707/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35711/2024 del 24/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →