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Sentenza

Sentenza n. 729/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 392/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 392/2024 del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, relativo alla carta docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e non opposto, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 10 dicembre 2024. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dedotta la perdurante inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, constatando l'inadempimento del Ministero rispetto a un decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni del decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta già nominato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo nell'ordinare l'esecuzione del titolo e nel predisporre la nomina del commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo non opposto, munito dell'attestazione della cancelleria, è stato considerato esecutivo e idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, non opposto e divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., può costituire il titolo per un giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione obbligata.
  • La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e a nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione del titolo giudiziale deve tenere conto delle somme o utilità eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, che devono essere detratte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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