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Sentenza

Sentenza del 13/11/2017 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Il presupposto di imposta (e quindi il debito tributario) non è attribuibile a persona che solo apparentemente si manifesti come titolare dell'attività, essendo in realtà mero prestanome e vittima di estorsione accertata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva contestato a G. M., per l'anno d'imposta 2008, una maggiore imposta di euro 2.506,20, oltre a sanzioni di euro 3.007,44, interessi e spese, in relazione alla detenzione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, ai sensi dell'art. 110, comma 6, TULPS. La contribuente sosteneva di essere soltanto una prestanome e di non avere mai gestito l'attività, concretamente esercitata dal fratello G. S., dal quale era stata anche vittima di estorsione. La Commissione ha ritenuto provata, sulla base di sentenze penali, civili, contabili e tributarie, l'estraneità della ricorrente alla gestione e l'effettiva titolarità economica dell'attività in capo al fratello.

La decisione

L'appello è stato accolto. La sentenza di primo grado è stata annullata, così come l'avviso di accertamento. La Commissione ha ritenuto che i redditi e gli obblighi tributari dovessero essere imputati al fratello, quale effettivo possessore dell'attività per interposta persona, e non alla ricorrente, titolare solo apparente. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 6, TULPS

    Detenzione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

    La detenzione formale degli apparecchi non è sufficiente, da sola, a imputare il debito tributario al soggetto formalmente intestatario dell'attività, quando sia provato che questi è estraneo alla gestione e che l'attività fa capo a un diverso soggetto effettivo.

  • Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

    I redditi devono essere attribuiti al soggetto che ne è l'effettivo possessore e beneficiario, anche quando l'interposizione riguarda un soggetto realmente esistente ma solo formalmente titolare. Nel caso concreto, il fratello è stato considerato il titolare effettivo e la ricorrente una mera prestanome.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'interposizione fittizia

    Sentenze n. 25671/2013, n. 21794/2014 e n. 21952/2015.

    L'interposizione rilevante ai fini fiscali può essere anche reale e non richiede l'inesistenza del soggetto interposto; è sufficiente provare, mediante elementi gravi, precisi e concordanti, che il reddito appartenga sostanzialmente a un soggetto diverso da quello che appare titolare.

Massime di principio

  • Il debito tributario deve essere imputato al soggetto che esercita effettivamente l'attività e ne percepisce i benefici, non necessariamente a chi risulta formalmente intestatario.
  • La qualifica di prestanome può essere riconosciuta anche quando il soggetto interposto esiste realmente, purché siano provati con elementi gravi, precisi e concordanti il ruolo dell'interposto e la titolarità effettiva di un altro soggetto.
  • L'accertamento definitivo dei fatti compiuto in sede penale, civile, contabile o amministrativa può costituire un elemento probatorio rilevante nel giudizio tributario, soprattutto quando riguarda direttamente la gestione dell'attività.
  • Il soggetto formalmente titolare non risponde automaticamente delle imposte se dimostra di essere stato completamente estraneo alla gestione e di non avere avuto poteri effettivi di controllo, vigilanza o disponibilità dei proventi.
  • La condizione di vittima di estorsione, se giudizialmente accertata e collegata alla gestione dell'attività, rafforza la prova dell'assenza di effettiva titolarità e di capacità decisionale del soggetto formale.
  • La mera affermazione di essere un prestanome o una vittima non è sufficiente: occorrono prove documentali e giudiziarie coerenti, idonee a dimostrare chi gestiva concretamente l'impresa e beneficiava dei relativi redditi.

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