Sentenza del 13/11/2017 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Iva intracomunitaria - Operazioni non imponibili - Mancata iscrizione al VIES - Requisiti formali - Natura imprenditoriale del soggetto passivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva disconosciuto la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie perché le società cessionarie non risultavano iscritte o aggiornate al VIES e, in alcuni casi, erano prive di partita IVA. La questione riguardava se tale mancanza formale fosse sufficiente a escludere la natura imprenditoriale e la qualità di soggetti passivi IVA dei cessionari. Il ricorrente ha dimostrato, mediante la documentazione prodotta, l'effettiva movimentazione delle merci dall'Italia verso altri Stati membri dell'Unione europea.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata: la mancata iscrizione al VIES costituisce un requisito di natura formale e non determina, da sola, la perdita della qualità di soggetto passivo IVA del cessionario. Dimostrati l'effettivo trasferimento intracomunitario dei beni e la natura imprenditoriale del cessionario, la cessione mantiene il regime di non imponibilità IVA. L'Amministrazione non può quindi disconoscere l'esenzione esclusivamente per l'assenza o l'irregolarità dell'iscrizione al VIES.
Norme richiamate
Disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie
La non imponibilità dipende dalla sussistenza dei requisiti sostanziali dell'operazione, tra cui l'effettiva spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato membro e la qualità di soggetto passivo del cessionario; gli adempimenti formali non possono prevalere sulla realtà economica dell'operazione.
Sistema VIES (VAT Information Exchange System)
L'iscrizione o l'aggiornamento al VIES ha rilievo prevalentemente formale e non è, da solo, un requisito costitutivo della qualità di soggetto passivo IVA né sufficiente a negare la non imponibilità di una cessione intracomunitaria effettiva.
Principio di neutralità fiscale dell'IVA
L'esenzione o la non imponibilità IVA devono essere valutate sulla base dei requisiti sostanziali dell'operazione. Una violazione formale non può comportare automaticamente la perdita del beneficio quando l'Amministrazione dispone degli elementi necessari per verificare il rispetto dei requisiti sostanziali.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-273/11
La qualità sostanziale del soggetto passivo e l'effettività dell'operazione prevalgono su meri adempimenti formali, salvo che la violazione formale impedisca di dimostrare i requisiti sostanziali o sussistano frode o abuso.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-324/11
Gli Stati membri non possono negare il trattamento IVA previsto per le operazioni intracomunitarie sulla sola base di irregolarità formali, quando i requisiti sostanziali risultano provati.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-587/10
La verifica deve concentrarsi sull'effettiva realizzazione dell'operazione e sulla sussistenza delle condizioni sostanziali, senza trasformare gli obblighi formali in condizioni assolute non previste dalla disciplina IVA.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-21/16
L'assenza di un requisito formale, quale l'iscrizione al VIES, non giustifica automaticamente il diniego del regime IVA se l'effettivo trasferimento intracomunitario e la qualità di soggetto passivo sono dimostrati e non emergono frodi.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità alle cessioni intracomunitarie occorre privilegiare la verifica dei requisiti sostanziali: effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro e qualità imprenditoriale o di soggetto passivo del cessionario.
- La mancata iscrizione, il mancato aggiornamento o l'assenza del numero VIES costituiscono, di regola, irregolarità formali e non comportano automaticamente l'applicazione dell'IVA italiana.
- Il cedente deve conservare e produrre una documentazione coerente e completa del trasporto o della spedizione intracomunitaria, dell'identità del cessionario, dell'ordine, della fatturazione, dei pagamenti e della consegna dei beni.
- Il beneficio può comunque essere negato se l'irregolarità formale impedisce di provare i requisiti sostanziali, se il cessionario non è realmente un soggetto passivo, oppure se emergono frode, abuso o partecipazione consapevole all'illecito.
- In caso di contestazione, l'argomentazione più efficace consiste nel dimostrare che l'operazione è realmente avvenuta e che l'assenza del VIES non incide sulla natura imprenditoriale del cessionario né sulla destinazione comunitaria dei beni.
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