Sentenza del 13/11/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non indica l’esito concreto di una sentenza, né specifica se il ricorso sia stato accolto o respinto. Riporta soltanto principi interpretativi in materia di notifiche e comunicazioni amministrative, presunzioni fiscali sui finanziamenti dei soci e trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo riassume alcuni principi relativi all’accertamento fiscale e alle comunicazioni amministrative: la Pubblica amministrazione non è obbligata a utilizzare la posta elettronica certificata verso ogni soggetto che ne disponga; dal 1° gennaio 2013 le comunicazioni delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici devono essere effettuate presso il domicilio fiscale dichiarato dal cittadino, mentre modalità diverse non producono effetti pregiudizievoli. Inoltre, i versamenti di capitale effettuati da soci fiscalmente nullatenenti possono costituire una presunzione semplice di occultamento di redditi societari, imponendo al contribuente di dimostrare con motivazioni adeguate la provenienza delle somme e la loro natura, ad esempio mediante la specificazione che si tratta di finanziamenti infruttiferi e restituibili. Infine, i rimborsi chilometrici riconosciuti a dipendenti e amministratori per trasferte in un Comune diverso da quello della sede di lavoro sono esenti se conformi alle tabelle ACI e adeguatamente documentati.
Norme richiamate
Articolo 2 della normativa richiamata nel testo
Il riferimento sembra riguardare i soggetti, tra cui pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico, che possono utilizzare la posta elettronica certificata per comunicazioni e notifiche. Il testo non consente di identificare con certezza la fonte normativa completa.
Articolo 21 della legge n. 241/1990
Il testo afferma che le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici devono comunicare con il cittadino tramite il domicilio fiscale dichiarato; altre forme di comunicazione non dovrebbero produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. Il richiamo normativo appare tuttavia impreciso e andrebbe verificato rispetto alla disposizione effettivamente applicabile.
Cassazione civile, sentenza n. 24531/2007
I conferimenti o finanziamenti effettuati da soci privi di apparente capacità economica possono costituire una presunzione semplice di occultamento di redditi societari. Il contribuente può superare la presunzione fornendo una spiegazione concreta e documentata della provenienza delle somme e della loro effettiva natura.
Tabelle ACI per i rimborsi chilometrici
I rimborsi chilometrici per trasferte lavorative fuori dal Comune della sede di lavoro possono essere esenti da imposizione se calcolati secondo percorrenza e tipologia di veicolo risultanti dalle tabelle ACI e se supportati da idonea documentazione interna.
Massime di principio
- La disponibilità di un indirizzo PEC non implica necessariamente che ogni comunicazione amministrativa debba essere trasmessa via PEC: occorre verificare la norma specifica applicabile al procedimento e al soggetto mittente.
- Quando l’Amministrazione formula una presunzione semplice sulla provenienza o sulla natura di somme versate dai soci, il contribuente deve fornire una prova documentale e contabile dettagliata, indicando origine, titolo, condizioni e modalità di restituzione delle somme.
- I finanziamenti dei soci dovrebbero essere formalizzati con documenti coerenti, evidenziando se sono fruttiferi o infruttiferi, se sono restituibili e quali movimenti bancari ne dimostrano l’effettivo trasferimento.
- I rimborsi chilometrici sono fiscalmente più facilmente difendibili quando la trasferta avviene fuori dal Comune della sede di lavoro, il calcolo segue le tabelle ACI e la documentazione indica data, luogo, motivo, chilometri percorsi e veicolo utilizzato.
- Poiché il testo non riporta parti, dispositivo e motivazione completa, non è possibile dedurre con certezza il vincitore della controversia né l’esito processuale.
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