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Sentenza

Sentenza del 13/11/2017 n. 318 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Violazione del principio del contraddittorio preventivo e riqualificazione cessione di beni in cessione di azienda

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato l’omessa registrazione di un contratto di cessione d’azienda. L’Amministrazione aveva riqualificato come cessione d’azienda una serie di trasferimenti formalmente rappresentati come cessioni di beni, valorizzando la cessazione della ditta individuale, la successiva prosecuzione sostanziale della medesima attività da parte di una S.r.l. quasi interamente partecipata dal contribuente e l’utilizzo degli stessi locali. È stata inoltre dedotta la violazione del principio del contraddittorio preventivo.

La decisione

Il Collegio ha respinto l’eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui tale obbligo non opera generalizzata­mente per ogni atto impositivo, ma deve essere valutato in base alla natura dell’atto e alla disciplina applicabile. Nel merito, ha ritenuto legittima la riqualificazione della cessione di beni in cessione d’azienda, considerando dirimente la sostanziale identità dell’attività esercitata prima e dopo il trasferimento. L’atto dell’Agenzia delle Entrate è pertanto risultato confermato.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015

    Il contraddittorio preventivo non costituisce un obbligo generalizzato per tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria; la sua necessità dipende dalla specifica disciplina applicabile e dalla natura dell’accertamento.

  • Ordinanza Corte di cassazione n. 18019/2016

    Conferma l’orientamento secondo cui l’assenza di contraddittorio preventivo non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto, quando non sussista uno specifico obbligo normativo.

  • Disciplina dell’imposta di registro sulla cessione d’azienda

    Ai fini fiscali, l’operazione può essere qualificata in base alla sua sostanza economica e agli effetti complessivi, anche se i singoli atti sono formalmente descritti come cessioni di beni. La continuità dell’attività, dei locali e dell’organizzazione può dimostrare il trasferimento di un complesso aziendale.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto: occorre verificare se, per quel tipo di accertamento e secondo la normativa applicabile, l’Amministrazione fosse effettivamente obbligata a instaurarlo.
  • Per distinguere una semplice cessione di beni da una cessione d’azienda conta soprattutto la sostanza dell’operazione, non la qualificazione formale utilizzata nei contratti.
  • La prosecuzione della stessa attività da parte di un soggetto collegato, negli stessi locali e con una sostanziale continuità organizzativa, costituisce un forte elemento indiziario della cessione d’azienda.
  • La chiusura di una ditta individuale e l’immediata continuazione dell’attività tramite una società partecipata dal precedente titolare possono giustificare la riqualificazione fiscale dell’operazione, purché gli elementi concreti dimostrino il trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti.
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare eventuali differenze sostanziali tra le attività, l’assenza di trasferimento unitario di beni o rapporti aziendali e la reale autonomia del nuovo soggetto, poiché la sola forma contrattuale potrebbe non essere decisiva.

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