Sentenza del 13/11/2017 n. 319 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Violazione del principio del contraddittorio preventivo e Valori OMI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi per euro 51.314,00, sulla base del confronto tra il prezzo dichiarato per la vendita dell'immobile e i valori risultanti dalle banche dati OMI. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'atto per violazioni procedurali e, in particolare, per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e per l'assenza di un preventivo processo verbale di constatazione. È stata altresì contestata l'utilizzabilità dei soli valori OMI come fondamento della rettifica.
La decisione
Il Collegio ha escluso l'esistenza di un obbligo generalizzato dell'Amministrazione di precedere l'avviso di accertamento con un processo verbale di constatazione, con conseguente applicazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. Quanto ai valori OMI, ha chiarito che la presunzione legale relativa fondata sul semplice scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore normale è stata abrogata. Pertanto, il mero scostamento dai valori OMI non è sufficiente, da solo, a legittimare la rettifica: occorrono ulteriori elementi, idonei a rendere la presunzione grave, precisa e concordante. La decisione, per come riportata, non indica espressamente il dispositivo finale; sul piano dei principi, tuttavia, ha accolto la censura relativa all'insufficienza del mero riferimento ai valori OMI e ha respinto quella relativa all'asserito obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Eventuale applicazione del termine dilatorio successivo alla consegna del processo verbale di constatazione.
La disposizione presuppone, in linea generale, l'esistenza di un processo verbale di constatazione; non impone quindi all'Amministrazione un obbligo generalizzato di svolgere sempre un'attività istruttoria preventiva con redazione del verbale prima dell'emissione dell'avviso.
Art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
Presunzione legale relativa fondata sullo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore normale.
La disciplina aveva consentito di fondare la rettifica sul semplice scostamento rispetto al valore normale, anche desunto dai valori OMI, ma tale automatismo è stato successivamente superato.
Art. 24, comma 5, legge 7 luglio 2009, n. 88
Abrogazione della presunzione legale relativa basata sul semplice scostamento dai valori normali.
Dopo l'abrogazione, i valori OMI costituiscono soltanto elementi indiziari e non possono fondare autonomamente l'accertamento senza ulteriori circostanze concrete.
Massime di principio
- Il semplice fatto che il prezzo dichiarato per una compravendita immobiliare sia inferiore ai valori OMI non basta, da solo, a dimostrare maggiori ricavi o un corrispettivo occulto.
- I valori OMI hanno natura indicativa e costituiscono un elemento presuntivo che deve essere corroborato da ulteriori dati concreti, quali caratteristiche dell'immobile, stato di conservazione, ubicazione, condizioni della vendita, pagamenti effettivi o altri elementi indiziari.
- L'Amministrazione deve costruire una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente un calcolo automatico fondato su una banca dati statistica.
- L'assenza di un contraddittorio preventivo o di un processo verbale di constatazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso, se la specifica disciplina applicabile non impone tale adempimento.
- La validità dell'accertamento va valutata distinguendo i vizi procedurali dalla sufficienza della motivazione e degli elementi probatori posti a fondamento della pretesa fiscale.
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