Cassazione Penale, Sentenza n. 18694/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (21/10/2020) chiedendone l'annullamento con declaratoria di assoluzione per difetto di querela e, in subordine, la rimozione dell'aggravante della "violenza sulle cose". Contestavano che l'aggravante non fosse stata espressamente contestata nel capo di imputazione e che la sua applicazione avesse violato il diritto di difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo che la contestazione in fatto fosse adeguata a rendere nota l'aggravante in quanto il capo di imputazione descriveva puntualmente la condotta materiale (taglio e successiva bruciatura di rifiuti ferrosi per ricavarne materiale). Di conseguenza è stata confermata, per effetto dell'inammissibilità, la decisione impugnata; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 349 cod. pen.
citato come riferimento normativo relativo al reato contestato (furto aggravato) nel capo di imputazione; la Corte lo prende come quadro normativo del fatto
art. 256-bis D. Lgs. 152/2006
art. 256-bis D.Lgs. 152/2006
richiamato in relazione alla gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto compatibile la descrizione dei fatti (rifiuti ferrosi bruciati) con gli elementi della fattispecie contestata
art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020, conv. L. 176/2020
art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020, conv. L. 176/2020
consente la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti, con conclusioni scritte; la disposizione è stata applicata per trattare il ricorso in Cassazione
art. 606 cod. proc. pen.
dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali; applicato per imporre anche il versamento alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata - Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019 (Rv. 279335)
Sez. 2 n. 15999 del 18/12/2019, dep. 27/05/2020, Rv. 279335
principio secondo cui la 'contestazione in fatto' delle circostanze aggravanti è ammissibile quando la descrizione materiale dei comportamenti e degli oggetti rende evidenti gli elementi costitutivi dell'aggravante, consentendo l'adeguato esercizio della difesa; principio richiamato e applicato dalla Corte
Massime di principio
- La 'contestazione in fatto' è valida per le circostanze aggravanti quando la descrizione materiale della condotta nel capo di imputazione rende chiari gli elementi costitutivi dell'aggravante, così da non pregiudicare il diritto di difesa
- Per reclamare con successo la nullità per mancata contestazione formale di una aggravante, è necessario dimostrare che la formulazione del capo di imputazione ha effettivamente impedito al difensore di conoscere gli elementi dell'accusa e di difendersi adeguatamente
- In Cassazione le questioni generiche o non specificamente fondate sul vizio di motivazione o di diritto spesso si risolvono in inammissibilità; il ricorso deve essere ben circostanziato e mostrare rilevante vizio di diritto
- L'inammissibilità del ricorso motivata da profili di colpa nell'atto di impugnazione può comportare, oltre alle spese, anche l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi delle norme processuali
- Quando l'aggravante trae elemento dalla materialità del fatto (es. distruzione, taglio, bruciatura di cose), il giudice può ritenere integrata l'aggravante anche in assenza di formula testuale separata, purché la descrizione fattuale nel capo d'imputazione sia sufficientemente puntuale
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