Cassazione Penale, Sentenza n. 29709/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di truffa a seguito della ritenuta remissione tacita della querela. Il motivo unico dedotto è la violazione della legge penale: il Tribunale aveva ritenuto il reato procedibile a querela nonostante nell'imputazione fosse contestata l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 (minorata difesa), richiamata dall'art. 640, comma 2, n. 2-bis, per la quale la procedibilità è d'ufficio. Inoltre la difesa aveva chiesto la sospensione del procedimento per l'incapacità di De Rose Salvatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la richiesta di sospensione del processo poiché la sospensione per incapacità dell'imputato non è prevista in sede di legittimità. Sul merito ha accolto il ricorso del Procuratore generale ritenendo che, essendo stata contestata l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, l'originaria dichiarazione di estinzione del reato per remissione tacita della querela non poteva incidere sul regime di procedibilità. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, ove accolga il ricorso, di annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello competente.
art. 640 cod. pen. (truffa)
art. 640, commi 2 e 3; richiamato anche il n. 2-bis al comma 2
La fattispecie di truffa può essere aggravata da circostanze che incidono sul regime di procedibilità; in particolare la previsione richiamata dal Tribunale integra un'ipotesi per la quale la procedibilità è d'ufficio quando ricorre l'aggravante contestata.
art. 61, n. 5, cod. pen.
Aggravante della minorata difesa che, se contestata e accertata, può mutare il regime di procedibilità rendendo il reato procedibile d'ufficio.
art. 70 cod. proc. pen.
Disciplina la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale sospensione non si applica in sede di legittimità perché l'imputato non partecipa personalmente al processo di cassazione.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
art. 23, comma 8, dl. 137/2020; art. 16, d.l. 30/12/2021, n. 228, conv. con modificazioni dalla L. n. 15/2022
Norme richiamate in relazione alle forme procedurali adottate per l'esame del ricorso (procedure semplificate e modalità applicabili in Cassazione).
Massime di principio
- Se nell'imputazione è contestata un'aggravante che converte la procedibilità da a querela a d'ufficio, la remissione della querela da parte della persona offesa non estingue il procedimento; il giudice deve valutare esplicitamente la sussistenza dell'aggravante prima di dichiarare l'estinzione per remissione.
- In sede di Cassazione non opera la sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato prevista dagli artt. 70 e ss. cod. proc. pen., perché l'imputato non partecipa personalmente al giudizio di legittimità e la difesa è affidata al difensore.
- La mancata valutazione da parte del giudice di primo grado di circostanze che incidono sul regime di procedibilità costituisce vizio che può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 569, comma 4, quando deduce violazioni di legge che influiscono sul regime di procedibilità o sulla definizione del processo.
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