Regolamento (UE) 2020/172
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/172 della Commissione del 6 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) come additivo per mangimi destinati a suinetti (svezzati), suini da ingrasso, scrofe, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre e tutte le altre specie avicole minori e uccelli ornamentali nonché alla nuova autorizzazione per pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione o galline da riproduzione e suinetti lattanti e che abroga i regolamenti (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 165/2008, n. 505/2008 e (UE) n. 327/2010 (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) come additivo per mangimi e ne amplia l’uso ad ulteriori categorie animali. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA, pur imponendo misure di protezione per gli utilizzatori in ragione dei rischi di sensibilizzazione respiratoria e cutanea. Contestualmente sono abrogati i precedenti regolamenti di autorizzazione specifici per i diversi impieghi dell’additivo.
Rinnovo dell’autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) come additivo per mangimi, con nuova estensione d’uso a ulteriori categorie di animali e abrogazione di precedenti autorizzazioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’uso della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672), additivo appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione. Riguarda i mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati, scrofe, suini da ingrasso, polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, galline da riproduzione, anatre, uccelli ornamentali e tutte le altre specie avicole minori, anatre escluse. L’autorizzazione è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vale fino al 27 febbraio 2030 per le condizioni previste nell’allegato.
Rinnovo dell’autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/172 della Commissione rinnova l’autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672) come additivo per mangimi e ne amplia l’impiego ad ulteriori categorie di animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina sia il rilascio sia il rinnovo delle autorizzazioni.
Presupposti della decisione e valutazione scientifica
La Commissione richiama i precedenti titoli autorizzativi concessi con i regolamenti (CE) n. 243/2007, n. 1142/2007, n. 165/2008, n. 505/2008 e (UE) n. 327/2010, relativi a diversi impieghi della stessa 3-fitasi. Il titolare dell’autorizzazione ha presentato domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, allegando la documentazione richiesta.
Nel parere del 26 febbraio 2019, l’EFSA ha concluso che i dati forniti dimostrano il soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione; ha inoltre escluso effetti negativi sulla salute animale e sull’ambiente. L’Autorità ha però evidenziato che l’additivo è un sensibilizzante delle vie respiratorie e che deve essere considerato un potenziale sensibilizzante cutaneo, con conseguente necessità di misure di protezione per gli utilizzatori. È stata inoltre confermata l’efficacia dell’additivo nel migliorare la digeribilità dei mangimi per le nuove categorie animali oggetto di estensione.
Ambito soggettivo e specie interessate
L’allegato disciplina l’impiego della 3-fitasi come additivo zootecnico, nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, per le seguenti categorie:
- suinetti lattanti e svezzati;
- scrofe;
- suini da ingrasso;
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione;
- galline ovaiole;
- tacchini da ingrasso;
- tacchini allevati per la riproduzione e galline da riproduzione;
- uccelli ornamentali e tutte le specie avicole minori, anatre escluse;
- anatre.
Il titolare dell’autorizzazione è BASF SE.
Dosaggi, composizione e metodo di analisi
L’additivo è identificato con il numero 4a1600. La sostanza attiva è la 3-fitasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 101.672), con attività minima pari a 5.000 FTU/g nella forma solida e 5.000 FTU/ml nella forma liquida.
I livelli minimi indicati per il mangime completo al 12% di umidità sono:
- 500 FTU/kg per suinetti lattanti e svezzati e scrofe;
- 100 FTU/kg per suini da ingrasso;
- 375 FTU/kg per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione;
- 250 FTU/kg per galline ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, galline da riproduzione, uccelli ornamentali e altre specie avicole minori, anatre escluse;
- 300 FTU/kg per anatre.
Il metodo di analisi è colorimetrico, basato sulla misurazione del fosfato inorganico rilasciato dall’enzima da un substrato di fitato.
Obblighi operativi e misure di sicurezza
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori.
Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni
Con l’articolo 2 il regolamento abroga i precedenti regolamenti di autorizzazione specifici per la 3-fitasi, e precisamente:
- regolamento (CE) n. 243/2007;
- regolamento (CE) n. 1142/2007;
- regolamento (CE) n. 165/2008;
- regolamento (CE) n. 505/2008;
- regolamento (UE) n. 327/2010.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 27 febbraio 2030.
Disposizioni principali
Rinnovo e nuova autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", rinnovando l’autorizzazione all’uso come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Base giuridica e presupposti del rinnovo
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e sul regime di rinnovo previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Categorie animali e dosaggi autorizzati
L’allegato prevede l’impiego per suinetti (lattanti e svezzati) e scrofe con tenore minimo di 500 FTU/kg di mangime completo; suini da ingrasso con 100 FTU/kg; polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione con 375 FTU/kg; galline ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, galline da riproduzione, uccelli ornamentali e tutte le specie avicole minori, anatre escluse, con 250 FTU/kg; anatre con 300 FTU/kg. Il periodo di autorizzazione termina il 27.2.2030.
Condizioni d’uso e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.
Valutazione EFSA e assenza di monitoraggio specifico
Nel parere del 26 febbraio 2019 l’EFSA ha concluso che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione, non ha incidenza negativa sulla salute degli animali e sull’ambiente e che è efficace per migliorare la digeribilità dei mangimi nelle nuove categorie autorizzate. L’Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato, pur segnalando il potenziale di sensibilizzazione respiratoria e cutanea.
Abrogazione delle autorizzazioni precedenti
L’articolo 2 abroga i regolamenti (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 165/2008, (CE) n. 505/2008 e (UE) n. 327/2010, che costituivano le precedenti autorizzazioni per i diversi impieghi della 3-fitasi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 feb 2020Regolamento (UE) 2020/169
- Regolamento · 6 feb 2020Regolamento (UE) 2020/171
- Regolamento · 6 feb 2020Regolamento (UE) 2020/173
- Regolamento · 5 feb 2020Regolamento (UE) 2020/157
- Regolamento · 5 feb 2020Regolamento (UE) 2020/158
- Regolamento · 5 feb 2020Regolamento (UE) 2020/159
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →