Regolamento (UE) 2020/157
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/157 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso della tartrazina come additivo per mangimi, classificato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti. L’autorizzazione è rilasciata per specifiche specie animali e con precise condizioni d’uso, inclusi requisiti di purezza, metodi di analisi e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per l’esaurimento delle scorte di prodotti già conformi alla normativa precedente.
Autorizzazione della tartrazina come additivo organolettico/colorante per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso della tartrazina (additivo 2a102) come additivo per l’alimentazione animale nei mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori. Copre anche le premiscele e le materie prime per mangimi/mangimi composti contenenti la sostanza, con regole transitorie per i prodotti già fabbricati ed ეტichettati prima delle date indicate. Non si applica ai mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti, ma riguarda in particolare animali da compagnia e ornamentali; per la valutazione ambientale l’additivo è stato esentato da ulteriore esame in quanto non ritenuto suscettibile di effetti significativi sull’ambiente.
Autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/157 della Commissione autorizza la tartrazina come additivo per mangimi per alcune specie ornamentali e da compagnia, nell’ambito del sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama la rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla precedente disciplina e prende atto del parere EFSA del 18 ottobre 2016, che ha ritenuto la sostanza sicura per gli animali alle condizioni d’uso proposte, ma ha evidenziato rischi per gli utilizzatori dovuti all’esposizione per inalazione e il potenziale sensibilizzante cutaneo.
Base giuridica e contesto della rivalutazione
La misura si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e si inserisce nella procedura di rivalutazione degli additivi già autorizzati a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La tartrazina risultava già autorizzata per mangimi destinati a pesci ornamentali, cani, gatti, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori, ed era stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Valutazione scientifica e conclusioni dell’EFSA
La Commissione richiama il parere EFSA secondo cui la tartrazina, alle condizioni d’uso proposte, non ha effetti negativi sulla salute degli animali. L’Autorità ha tuttavia considerato pericolosa l’esposizione per inalazione per gli utilizzatori e ha qualificato la sostanza come sensibilizzante della pelle, senza poter trarre conclusioni definitive sull’irritazione cutanea o oculare. Per questo motivo il regolamento impone misure di protezione adeguate per ridurre i rischi per la salute umana, in particolare per i lavoratori che manipolano additivo e premiscele. La valutazione ambientale, svolta secondo il regolamento (CE) n. 429/2008, ha portato all’esenzione da ulteriori approfondimenti per la fase I, in quanto non sono emersi elementi di preoccupazione scientificamente fondati.
Condizioni di autorizzazione e ambito di impiego
L’autorizzazione riguarda la tartrazina, classificata come additivo organolettico del gruppo funzionale dei coloranti. L’allegato disciplina due impieghi distinti: da un lato le sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi; dall’altro le sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali. Per ciascun impiego sono indicati i destinatari, i livelli massimi autorizzati e il termine finale dell’autorizzazione fissato al 26 febbraio 2030.
Specifiche della sostanza e requisiti di purezza
L’allegato descrive la tartrazina come sale sodico, in forma solida, con formula chimica C16H9N4Na3O9S2 e numero CAS 1934-21-0. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Il testo contiene criteri di purezza dettagliati, tra cui un tenore minimo di sostanza colorante del 85%, limiti per sostanze coloranti accessorie, per composti organici diversi dalle sostanze coloranti, per ammine primarie aromatiche non solfonate e per sostanze estraibili in etere.
Specie destinatarie e tenori massimi
Il regolamento stabilisce limiti di impiego espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%:
- gatti: 433;
- cani: 520;
- piccoli roditori: 2 000;
- uccelli ornamentali granivori: 63;
- pesci ornamentali: 1 924. Per i due gruppi di impiego, l’allegato fissa inoltre la stessa data di scadenza dell’autorizzazione: 26 febbraio 2030.
Misure a tutela degli utilizzatori
Le condizioni di autorizzazione richiedono che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele riportino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; ove ciò non sia sufficiente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per occhi, cute e apparato respiratorio.
Metodi di controllo e analisi
Il testo rinvia a metodi analitici specifici per la verifica del contenuto della tartrazina: spettrofotometria a 426 nm per l’additivo per mangimi e cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS) per la determinazione negli alimenti per animali. Il rinvio ai report del laboratorio di riferimento dell’UE integra il quadro tecnico per i controlli ufficiali.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sulle catene di produzione e distribuzione, il regolamento prevede un doppio regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 26 agosto 2020 secondo le vecchie norme possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, il termine rilevante è invece il 26 febbraio 2022, con la medesima regola dell’esaurimento scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, identificata come tartrazina (n. 2a102), nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti, alle condizioni fissate nell’allegato.
Ambito di impiego e specie destinatarie
L’allegato limita l’impiego della tartrazina a gatti, cani, piccoli roditori, uccelli ornamentali granivori e pesci ornamentali. Per ciascuna specie sono indicati tenori massimi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo al 12% di umidità: gatti 433, cani 520, piccoli roditori 2 000, uccelli ornamentali granivori 63, pesci ornamentali 1 924.
Condizioni d’uso e protezione degli utilizzatori
Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti a un minimo accettabile, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezioni per occhi, cute e apparato respiratorio.
Specifiche tecniche, purezza e metodi di analisi
L’allegato definisce la tartrazina come sale sodico in forma solida, con formula chimica C16H9N4Na3O9S2 e numero CAS 1934-21-0; sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio. Sono fissati criteri di purezza, tra cui sostanza colorante ≥ 85%, sostanza colorante accessoria ≤ 1%, composti organici diversi dalle sostanze coloranti ≤ 0,5%, ammine primarie aromatiche non solfonate ≤ 0,01% e sostanze estraibili in etere ≤ 0,2%. I metodi analitici previsti sono la spettrofotometria a 426 nm per l’additivo e la LC-MS/MS per la quantificazione negli alimenti per animali.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente che la tartrazina e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 26 agosto 2020 conformemente alle norme precedenti, continuino a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 26 febbraio 2022 secondo la normativa previgente, è previsto il medesimo regime di esaurimento scorte.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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