Regolamento (UE) 2020/169
Regolamento (UE) 2020/169 del Consiglio del 6 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina UE delle misure restrittive verso la Somalia alla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2498 (2019) e alla correlata decisione PESC 2020/170. In particolare, riformula le condizioni di alcune deroghe per il sostegno al settore della sicurezza somalo, aggiorna le regole di notifica preventiva e introduce un divieto specifico, soggetto ad autorizzazione, per la vendita, esportazione, fornitura o trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati. Viene inoltre sostituito l’allegato III con l’elenco aggiornato degli articoli vietati.
Modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 sulle misure restrittive nei confronti della Somalia, aggiornando esenzioni, notifiche e il divieto relativo ai componenti di ordigni esplosivi improvvisati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai loro cittadini, agli operatori economici e, in generale, a chiunque effettui operazioni o presti servizi riconducibili alle misure restrittive verso la Somalia. Incide sulla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza e formazione connesse ad attività militari, sulle esportazioni e trasferimenti di equipaggiamenti militari non letali e sui componenti di ordigni esplosivi improvvisati elencati nell’allegato III. Si applica nel contesto delle misure restrittive nei confronti della Somalia e delle procedure collegate al comitato istituito dalla risoluzione UNSCR 751 (1992); è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
Il regolamento recepisce nell’ordinamento dell’Unione gli sviluppi introdotti dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2498 (2019) e dalla decisione PESC 2020/170. La finalità è aggiornare il quadro restrittivo relativo alla Somalia, mantenendo l’embargo e rafforzando le regole di controllo su aiuti connessi al settore militare e su materiali idonei alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.
Contesto normativo e finalità
Il considerando iniziale richiama il regolamento (CE) n. 147/2003, che già vietava la fornitura di consulenza tecnica, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo somalo, nonché l’importazione, l’acquisto e il trasporto di carbone di legna dalla Somalia. La risoluzione UNSCR 2498 (2019) conferma l’embargo generale e totale sulle armi, modifica le esenzioni, le approvazioni e le notifiche preventive relative alla consegna di armi e materiale connesso, ribadisce il divieto sul carbone di legna e introduce restrizioni sui componenti di ordigni esplosivi improvvisati. Poiché alcune misure rientrano nell’ambito del TFUE, l’Unione interviene per garantire applicazione uniforme da parte degli operatori economici degli Stati membri.
Deroghe per il sostegno al settore della sicurezza somalo
L’articolo 2 bis viene modificato per distinguere due ipotesi di deroga alla disciplina restrittiva:
- sostegno alle forze di sicurezza nazionali somale, purché l’autorità competente accerti che il supporto sia destinato unicamente allo sviluppo di tali forze per la sicurezza del popolo somalo e il comitato ex UNSCR 751 (1992) riceva una notifica con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo;
- sostegno a istituzioni del settore della sicurezza somale diverse da quelle del governo federale, soggetto a verifica di destinazione esclusiva, informazione preventiva al comitato e contemporanea informazione al governo federale somalo con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, oltre alla condizione che il comitato non adotti una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
La disciplina rimanda espressamente alla risoluzione 2498 (2019), in particolare ai meccanismi di notifica e controllo previsti dai suoi paragrafi 12 e 15.
Equipaggiamenti militari non letali e attività correlate
L’articolo 3, paragrafo 1, è riformulato per escludere dall’ambito del divieto dell’articolo 1 alcune attività legate a equipaggiamenti militari non letali. In particolare, l’esenzione riguarda:
- finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali per uso esclusivamente umanitario o protettivo;
- finanziamenti e assistenza finanziaria destinati a materiale per programmi di costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione;
- consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse a tali equipaggiamenti non letali.
La condizione essenziale è la comunicazione preventiva, a soli fini informativi, al comitato ex UNSCR 751 (1992) da parte dello Stato membro o dell’organizzazione internazionale regionale o subregionale che effettua l’operazione.
Informazioni doganali prima dell’arrivo o della partenza
Per l’articolo 3 bis, paragrafo 2, il regolamento stabilisce che le regole dettagliate sull’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza non sono fissate nel regime sanzionatorio, ma devono essere ricavate dalla normativa doganale dell’Unione. Il rinvio comprende il codice doganale dell’Unione e i relativi atti delegati ed esecutivi, che disciplinano il soggetto tenuto alla comunicazione, i termini e i dati da trasmettere.
Divieto sui componenti di ordigni esplosivi improvvisati
Il nuovo articolo 3 quater introduce una misura specifica e di forte impatto operativo: sono vietati la vendita, l’esportazione, la fornitura o il trasferimento, diretti o indiretti, verso la Somalia di componenti di ordigni esplosivi improvvisati elencati nell’allegato III. Il divieto si applica sia a operazioni effettuate dai territori degli Stati membri, sia a quelle compiute da cittadini dell’Unione al di fuori del territorio UE, sia a operazioni realizzate con navi o aeromobili battenti bandiera di uno Stato membro.
L’operazione resta possibile solo previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, indicata nei siti web richiamati dall’allegato I. Tuttavia, l’autorizzazione non può essere concessa quando vi siano prove sufficienti che gli articoli saranno utilizzati per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati in Somalia oppure quando esista un rischio significativo di tale utilizzo.
Allegato III: elenco dei beni interessati
L’allegato III è sostituito e specifica le categorie di articoli soggetti al nuovo articolo 3 quater. L’elenco comprende:
- attrezzature e dispositivi appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici, come apparecchi di innesco, detonatori, ignitori e micce detonanti;
- tecnologia necessaria alla produzione o all’utilizzazione di tali articoli;
- alcuni materiali esplosivi, tra cui ANFO, nitrocellulosa con più del 12,5% di azoto, nitroglicole, PETN, cloruro di picrile e TNT;
- precursori di esplosivi, tra cui nitrato di ammonio, nitrato di potassio, clorato di sodio, acido nitrico e acido solforico.
Per ciascuna sostanza sono indicati, ove rilevanti, i numeri CAS e i codici della nomenclatura combinata.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle deroghe per il supporto alle forze di sicurezza somale
L’articolo 2 bis, lettera e), è sostituito per consentire finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza e formazione relativi ad attività militari solo se l’autorità competente accerta che siano destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale per la sicurezza del popolo somalo e se il comitato ex UNSCR 751 (1992) riceve una notifica con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo dal governo federale della Somalia o, in alternativa, dallo Stato membro erogante, ai sensi dell’UNSCR 2498 (2019). È inserita la nuova lettera e bis), che estende una deroga analoga alle istituzioni del settore della sicurezza della Somalia diverse da quelle del governo federale, subordinandola a notifica al comitato, informazione parallela al governo federale con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo e assenza di decisione negativa del comitato entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
Esenzione per equipaggiamenti militari non letali e assistenza connessa
L’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito e prevede che l’articolo 1 non si applichi alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per programmi di costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione. La deroga vale anche per consulenza tecnica, assistenza o formazione connesse a tali equipaggiamenti non letali, purché le attività siano preventivamente comunicate, solo a titolo informativo, al comitato ex UNSCR 751 (1992) dallo Stato membro o dall’organizzazione internazionale regionale o subregionale che le fornisce.
Norme sulle informazioni prima dell’arrivo o della partenza
L’articolo 3 bis, paragrafo 2, rinvia alla normativa doganale dell’Unione per stabilire le regole sull’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, inclusi soggetto tenuto alla comunicazione, termini e dati richiesti. Sono citati il regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), il regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Divieto e autorizzazione per i componenti di ordigni esplosivi improvvisati
È inserito l’articolo 3 quater, che vieta la vendita, esportazione, fornitura o trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia, di componenti di ordigni esplosivi improvvisati elencati nell’allegato III, da territori degli Stati membri, da parte di cittadini degli Stati membri fuori dai territori dell’Unione, oppure mediante navi o aeromobili battenti bandiera di uno Stato membro, salvo autorizzazione preventiva dell’autorità competente indicata nei siti web dell’allegato I. Le autorità competenti non possono concedere l’autorizzazione se vi sono prove sufficienti che gli articoli saranno usati per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati in Somalia o se esiste un rischio significativo di tale uso.
Sostituzione dell’allegato III
L’allegato III è sostituito integralmente e contiene l’elenco degli articoli soggetti al divieto dell’articolo 3 quater, comprendendo attrezzature e dispositivi per innesco di esplosivi, tecnologia necessaria alla loro produzione o utilizzazione, specifici materiali esplosivi e precursori di esplosivi, con i relativi riferimenti CAS e codici NC.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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