Regolamento (UE) 2020/159
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/159 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 538/2007 (titolare dell’autorizzazione DSM Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione dell’additivo per mangimi Enterococcus faecium DSM 7134 per due categorie di suini: suinetti svezzati e suini da ingrasso. La Commissione fonda il rinnovo sulla valutazione positiva dell’EFSA, che conferma la conformità alle condizioni di autorizzazione e la sicurezza dell’additivo per animali, consumatori, utilizzatori e ambiente, pur segnalando un potenziale rischio di sensibilizzazione cutanea e respiratoria. Il precedente regolamento di autorizzazione, il regolamento (CE) n. 538/2007, viene abrogato. L’allegato disciplina in dettaglio composizione, dosaggi, condizioni d’uso, misure di protezione e scadenze dell’autorizzazione.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi per suinetti svezzati e suini da ingrasso, con abrogazione del regolamento (CE) n. 538/2007.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea per l’impiego dell’additivo Enterococcus faecium DSM 7134 nei mangimi destinati a suinetti svezzati e a suini da ingrasso. Riguarda l’additivo classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’allegato fissa condizioni specifiche di utilizzo, tenori minimi e massimi, misure di sicurezza per gli utilizzatori e date di fine autorizzazione per ciascuna specie destinataria.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione dell’Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati e suini da ingrasso. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 27 febbraio 2019. La Commissione conclude che l’additivo continua a soddisfare le condizioni di autorizzazione, pur richiedendo misure di protezione per gli utilizzatori a causa del possibile effetto sensibilizzante.
Contesto normativo e motivazioni
Il regolamento ricorda che l’Enterococcus faecium DSM 7134 era già stato autorizzato per 10 anni dal regolamento (CE) n. 538/2007. La domanda di rinnovo è stata presentata dal titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è stata corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. Sulla base della valutazione scientifica, la Commissione ritiene opportuno rinnovare l’autorizzazione nelle condizioni riportate nell’allegato.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione rinnovata riguarda un additivo per mangimi appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". Il titolare dell’autorizzazione è indicato come Lactosan Starterkulturen GmbH & Co. L’allegato specifica che la sostanza attiva consiste in cellule vitali di Enterococcus faecium DSM 7134.
Valutazione di sicurezza
L’EFSA ha concluso che il richiedente ha fornito dati dimostrativi della conformità dell’additivo alle condizioni di autorizzazione. L’additivo è ritenuto sicuro per gli animali bersaglio, i consumatori, gli utilizzatori e l’ambiente. Tuttavia, l’EFSA lo considera un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie; per questo la Commissione impone misure di protezione adeguate, soprattutto a tutela degli utilizzatori dell’additivo.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato disciplina in modo puntuale la composizione e i livelli di impiego. Sono previste due forme di preparato: polvere e granuli microincapsulati, entrambe con un tenore minimo di 1 x 10^10 CFU/g di additivo. Per i suinetti svezzati il tenore minimo nel mangime completo è 0,5 x 10^9 CFU/kg e il massimo 4 x 10^9 CFU/kg; per i suini da ingrasso il tenore minimo è 0,2 x 10^9 CFU/kg e il massimo 1 x 10^9 CFU/kg. Il testo non indica un’età massima per l’impiego.
Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi
Gli operatori devono inserire nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, della cute e degli occhi.
Durata dell’autorizzazione e abrogazione del precedente regolamento
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 6 febbraio 2030 per i suinetti svezzati e al 26 febbraio 2030 per i suini da ingrasso. Con l’articolo 2 viene abrogato il regolamento (CE) n. 538/2007, che aveva originariamente autorizzato l’uso dell’additivo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’additivo Enterococcus faecium DSM 7134 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, nelle condizioni indicate nell’allegato. L’additivo è collocato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale".
Presupposti del rinnovo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e conclude che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5. L’EFSA ha ritenuto l’additivo sicuro per animali bersaglio, consumatori, utilizzatori e ambiente, evidenziando però il potenziale di sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie.
Condizioni di impiego e misure di protezione
L’allegato prevede che nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per respirazione, cute e occhi.
Specie destinatarie e dosaggi
Per i suinetti svezzati il tenore minimo è pari a 0,5 x 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12% e il tenore massimo a 4 x 10^9 CFU/kg; per i suini da ingrasso il tenore minimo è pari a 0,2 x 10^9 CFU/kg e il massimo a 1 x 10^9 CFU/kg. Non è indicata un’età massima per l’impiego.
Identificazione e metodo di analisi
La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Enterococcus faecium DSM 7134. Per il conteggio è indicato il metodo di diffusione su piastra con bile esculin azide agar (EN 15788); per l’identificazione è prevista l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Durata dell’autorizzazione e abrogazione del precedente regime
Per i suinetti svezzati il termine di fine autorizzazione è il 6 febbraio 2030; per i suini da ingrasso il termine è il 26 febbraio 2030. L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 538/2007, sostituito dal nuovo regime autorizzativo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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