Regolamento (UE) 2020/173
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/173 della Commissione del 26 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione del blu brillante FCF come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il blu brillante FCF come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti. L’autorizzazione è adottata a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e tiene conto del parere EFSA, che ha ritenuto la sostanza efficace e priva di effetti negativi sulla salute animale alle condizioni d’uso proposte, evidenziando però rischi per l’utilizzatore. Sono quindi stabilite specifiche condizioni tecniche, obblighi di precauzione e un regime transitorio per esaurire le scorte già prodotte.
Autorizzazione del blu brillante FCF come additivo organolettico colorante per mangimi destinati a gatti e cani, con condizioni d’impiego e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti blu brillante FCF, limitatamente agli impieghi per gatti e cani. L’autorizzazione riguarda il mercato dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previste esclusioni/limitazioni implicite quanto all’uso per animali diversi da gatti e cani e quanto ai termini transitori per l’immissione sul mercato di prodotti già fabbricati e etichettati prima delle date indicate.
Autorizzazione del blu brillante FCF come additivo per mangimi destinati a gatti e cani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/173 della Commissione autorizza il blu brillante FCF come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e segue la rivalutazione dell’additivo già autorizzato in passato ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La Commissione prende atto del parere EFSA, che ha ritenuto la sostanza efficace come colorante e non dannosa per la salute animale alle condizioni proposte, pur segnalando un rischio per l’utilizzatore e la necessità di adeguate misure protettive.
Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento richiama l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, relativo alla rivalutazione degli additivi autorizzati in precedenza. Il blu brillante FCF era già autorizzato a tempo indeterminato come additivo per cani e gatti, nel gruppo dei coloranti; successivamente era stato iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente. La domanda di rivalutazione è stata presentata conformemente agli articoli 7 e 10 del medesimo regolamento e corredata della documentazione richiesta.
Valutazione scientifica e considerazioni di sicurezza
Dalla valutazione EFSA emerge che, alle condizioni d’uso proposte, il blu brillante FCF non incide negativamente sulla salute degli animali. Tuttavia, la sostanza è considerata pericolosa in caso di inalazione e potenzialmente irritante per cute e occhi in assenza di dati conclusivi. Per questo la Commissione ritiene necessario prevedere misure di protezione adeguate a tutela degli utilizzatori. Quanto all’ambiente, la fase I della valutazione del rischio ambientale ha condotto all’esenzione da ulteriori approfondimenti, trattandosi di additivo destinato ad animali non produttori di alimenti e non essendo emersi elementi di preoccupazione scientificamente fondati. L’EFSA ha inoltre confermato l’efficacia del prodotto come colorante e ha ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-commercializzazione.
Condizioni di autorizzazione e allegato tecnico
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti. Nell’allegato è identificata con il numero 2a133 e denominata blu brillante FCF. La sostanza è descritta come sale sodico principale, in forma solida/polvere, con formula chimica C37H34N2Na2O9S3; sono ammessi anche i sali di calcio e potassio.
L’allegato stabilisce criteri di purezza e specifiche tecniche, tra cui:
- contenuto totale di sostanze coloranti calcolate come sali sodici non inferiore all’85%;
- sostanze insolubili in acqua non superiori a 0,2%;
- coloranti accessori non superiori a 6%;
- limiti puntuali per determinati composti organici, leucobase, ammine primarie aromatiche non solfonate e sostanze estraibili in etere.
Sono inoltre previsti metodi analitici di riferimento per il controllo della conformità: spettrofotometria a 630 nm e titolazione con cloruro di titanio per la quantificazione nell’additivo, e LC-MS/MS per la quantificazione nei mangimi.
Specie destinatarie e livelli massimi
L’autorizzazione riguarda esclusivamente gatti e cani. L’allegato indica i livelli massimi di impiego nel mangime completo al 12% di umidità:
- gatti: 278 mg di sostanza attiva/kg;
- cani: 334 mg di sostanza attiva/kg.
Obblighi per operatori e utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione per occhi, cute e apparato respiratorio.
Regime transitorio
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per evitare interruzioni del mercato e consentire l’adeguamento alle nuove condizioni. Possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte:
- la sostanza e le premiscele contenenti la sostanza, se prodotte ed etichettate prima del 27 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 27 febbraio 2020;
- le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, se prodotti ed etichettati prima del 27 febbraio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 27 febbraio 2020.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "coloranti", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Ambito materiale e specie destinatarie
L’allegato riguarda il blu brillante FCF (numero di identificazione 2a133), autorizzato per gatti e cani. Per i gatti il tenore massimo è pari a 278 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%; per i cani il tenore massimo è pari a 334 mg/kg.
Condizioni tecniche e criteri di purezza
L’allegato definisce composizione, formula chimica, descrizione e criteri di purezza dell’additivo: contenuto totale di sostanze coloranti non inferiore all’85%, sostanze insolubili in acqua ≤ 0,2%, coloranti accessori ≤ 6%, limiti specifici per alcuni composti organici, leucobase, ammine primarie aromatiche non solfonate e sostanze estraibili in etere. È indicata anche la forma solida in polvere e la possibilità di sali di calcio e di potassio.
Metodi di analisi
L’allegato prevede per la quantificazione del contenuto totale nell’additivo la spettrofotometria a 630 nm e titolazione con cloruro di titanio, con rinvio al regolamento (UE) n. 231/2012 e alla monografia FAO JECFA sul Brilliant Blue FCF; per la quantificazione nei mangimi è prevista la LC-MS/MS.
Obblighi di uso e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della cute e dell’apparato respiratorio.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte dei prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 agosto 2020, se conformi alle norme previgenti: per la sostanza e le premiscele contenenti la sostanza. Per materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti la sostanza, la possibilità di commercializzazione e uso si estende ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 27 febbraio 2022.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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