Regolamento (UE) 2020/171
Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020 che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato XIV del REACH inserendo nuove sostanze soggette al regime di autorizzazione, sulla base delle loro proprietà di pericolo e delle raccomandazioni dell’ECHA. Per alcune sostanze già considerate prioritarie, la Commissione fissa le date entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione e le date di scadenza, mentre rinvia la decisione per talune sostanze di piombo e per l’N-metil-2-pirrolidone. Il regolamento modifica inoltre le note transitorie dell’allegato XIV per agevolare la produzione di pezzi di ricambio e la riparazione di articoli o prodotti complessi, chiarendo il trattamento di tali usi.
Modifica dell’allegato XIV del regolamento REACH con l’inserimento di nuove sostanze soggette ad autorizzazione e l’aggiornamento di alcune note transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze chimiche elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), ai loro fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e agli operatori che immettono sul mercato o usano tali sostanze in quanto tali, in miscele o, per quanto rileva, in articoli/prodotti complessi. Riguarda l’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. Non introduce un regime generale per tutte le sostanze chimiche, ma solo per quelle aggiunte all’allegato XIV e per le disposizioni transitorie collegate; non prevede, per le nuove voci inserite, esenzioni specifiche né periodi di riesame.
Modifica dell’allegato XIV del regolamento REACH
Il regolamento (UE) 2020/171 della Commissione aggiorna l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), ossia l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. L’intervento si fonda sulle classificazioni di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull’inserimento delle sostanze nella candidate list ex articolo 59 REACH e sulle raccomandazioni dell’ECHA del 2016 e del 2018. La Commissione mira a rafforzare il controllo su sostanze particolarmente problematiche, bilanciando al contempo alcune esigenze pratiche di transizione per usi specifici legati a pezzi di ricambio e riparazioni.
Ambito di applicazione e logica del regime di autorizzazione
L’atto riguarda esclusivamente le sostanze inserite nell’allegato XIV REACH e, quindi, i soggetti della catena di approvvigionamento che le fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano. Una volta raggiunta la data di scadenza indicata per ciascuna sostanza, l’immissione sul mercato e l’uso sono vietati salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del REACH. Per ciascuna sostanza sono inoltre fissate la data entro cui devono pervenire le domande di autorizzazione e la data di scadenza, tenendo conto della capacità dell’ECHA di gestire le pratiche.
Sostanze aggiunte all’allegato XIV
Il regolamento inserisce le nuove voci 44-54. Le prime tre voci riguardano sostanze classificate come tossiche per la riproduzione categoria 1B: acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare; ftalato di diesile; e una miscela/serie di esteri alchilici C6-10 con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile. Seguono fosfato di trixilile, perborato di sodio/acido perborico sale di sodio e perossometaborato di sodio, anch’essi inclusi per tossicità per la riproduzione categoria 1B. La voce 50 riguarda due sostanze diossaniche identificate come vPvB; le voci 51 e 54 riguardano sostanze benzotriazoliche con profili PBT/vPvB, mentre le voci 52 e 53 sono sostanze vPvB.
Date di domanda e di scadenza
Per le sostanze delle voci 44, 45 e 46, la domanda di autorizzazione deve pervenire entro il 27 agosto 2021 e la scadenza è fissata al 27 febbraio 2023. Per le voci 47, 48 e 49 la data per le domande è il 27 novembre 2021 e la scadenza il 27 maggio 2023. Per la voce 50 valgono il 27 febbraio 2022 come termine per le domande e il 27 agosto 2023 come data di scadenza. Per le voci 51-54 la data per le domande è il 27 maggio 2022 e la scadenza il 27 novembre 2023. Il regolamento non prevede, per queste nuove voci, usi o categorie di usi esentati dall’obbligo di autorizzazione né termini di riesame.
Esclusioni, rinvii e coerenza regolatoria
La Commissione esclude in questa fase l’inserimento di alcune sostanze di piombo, pur riconoscendone la rilevanza ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del REACH. Il rinvio è motivato dal fatto che l’uso del piombo e dei suoi composti è già disciplinato da normativa UE sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sulle emissioni industriali, e che sono in corso o attese revisioni dei limiti di esposizione professionale. Analogamente, l’N-metil-2-pirrolidone non viene incluso, perché tutti i suoi usi sono già soggetti a restrizioni nell’allegato XVII e la Commissione intende mantenere coerenza con il trattamento di sostanze analoghe come DMAC e DMF.
Note transitorie per pezzi di ricambio e riparazioni
Un elemento importante della modifica riguarda le note sotto la tabella dell’allegato XIV. Il nuovo testo consente, a determinate condizioni, l’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV per produrre pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza, e per riparare tali articoli quando non possano funzionare come previsto senza il pezzo di ricambio o senza la sostanza necessaria. Le note aggiornate fissano due momenti rilevanti: 1° settembre 2021 per una parte di tali usi e 1° marzo 2023 per un’altra parte. La modifica è presentata anche come adeguamento terminologico coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-106/14.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento di nuove sostanze nell’allegato XIV REACH
Vengono aggiunte le voci da 44 a 54 all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Le sostanze inserite comprendono: alcuni ftalati e relativi esteri (voci 44-46), fosfato di trixilile (47), perborato di sodio/acido perborico, sale di sodio e perossometaborato di sodio (48-49), due sostanze diossaniche vPvB (50) e quattro sostanze benzotriazoliche UV (51-54).
Date per domande di autorizzazione e date di scadenza
Per le voci 44-46 la data entro cui devono pervenire le domande è il 27 agosto 2021 e la data di scadenza è il 27 febbraio 2023. Per le voci 47-49 la data per le domande è il 27 novembre 2021 e la scadenza il 27 maggio 2023. Per la voce 50 la data per le domande è il 27 febbraio 2022 e la scadenza il 27 agosto 2023. Per le voci 51-54 la data per le domande è il 27 maggio 2022 e la scadenza il 27 novembre 2023.
Caratteristiche di pericolo che giustificano l’inclusione
Le sostanze sono incluse in base ai criteri dell’articolo 57 REACH: tossicità per la riproduzione categoria 1B per le voci 44-49; molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) per la voce 50; persistenti, bioaccumulabili e tossiche e/o molto persistenti e molto bioaccumulabili (PBT/vPvB) per le voci 51 e 54; vPvB per le voci 52 e 53. Il considerando richiama la loro presenza nell’elenco delle sostanze candidate ex articolo 59 e le raccomandazioni prioritarie dell’ECHA del 10 novembre 2016 e del 5 febbraio 2018.
Nessuna esenzione o periodo di riesame per le nuove voci
La Commissione non stabilisce esenzioni basate sull’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), né esenzioni per ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi. Inoltre, per le sostanze aggiunte non sono fissati periodi di riesame, in ragione della limitatezza delle informazioni disponibili sugli usi.
Rinvio della decisione su alcune sostanze di piombo e sull’NMP
Le sostanze triossosolfato di tetrapiombo, tetraossosolfato di pentapiombo, minio arancione (tetrossido di piombo) e monossido di piombo (ossido di piombo) non sono inserite in questo atto: la Commissione rinvia la decisione sulla loro inclusione nell’allegato XIV, anche in considerazione della disciplina di settore in materia di esposizione professionale e di emissioni industriali. Analogamente, l’1-metil-2-pirrolidone (NMP), già soggetto a restrizioni nell’allegato XVII, non viene incluso in questa fase per coerenza con il trattamento riservato a sostanze analoghe come DMAC e DMF.
Aggiornamento delle note transitorie per pezzi di ricambio e riparazioni
Le note sotto la tabella dell’allegato XIV sono sostituite per precisare che, a determinate condizioni, alcune sostanze o miscele possono essere utilizzate per produrre pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli o prodotti complessi la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza, e per la riparazione di tali articoli/prodotti quando non possano funzionare come previsto senza il pezzo di ricambio o la sostanza. Sono indicate due date operative: 1° settembre 2021 per taluni usi e 1° marzo 2023 per altri usi, secondo il nuovo testo delle note (*), (**).
Modifica delle indicazioni sulle sostanze già elencate
Per le voci 32-43 vengono inseriti i segni (*) e (**) accanto alle relative date di domanda e di scadenza, in coerenza con le nuove note transitorie. È inoltre sostituita la nota (***) sulla non classificazione come cancerogena se il contenuto di benzo[a]pirene è inferiore a 0,005 % p/p.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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