Regolamento (UE) 2020/158
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione del 5 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 una disposizione specifica dell’appendice 14 dell’allegato IC, per allineare tale disciplina al successivo regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 sulle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli. L’intervento ha natura meramente correttiva e di coordinamento tecnico, volto a rimuovere un conflitto normativo tra atti di esecuzione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 mediante soppressione di una disposizione relativa alle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai tachigrafi e ai loro componenti disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, con particolare riferimento all’allegato IC, appendice 14, e alla disciplina tecnica delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli. Ha effetto in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non introduce un regime autonomo per operatori o veicoli, ma incide sulla normativa tecnica di settore già vigente, in coordinamento con il regolamento (UE) n. 165/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per le apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione interviene in modo mirato sul quadro tecnico dei tachigrafi e dei loro componenti disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/799. La finalità dichiarata è rimuovere una sovrapposizione normativa con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213, che detta norme uniformi in materia di interoperabilità e compatibilità delle apparecchiature di pesatura montate sui veicoli.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014 sui tachigrafi nel trasporto su strada e richiama, sullo sfondo, l’articolo 10 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 96/53/CE, che consente agli Stati membri di installare apparecchiature di pesatura a bordo dei veicoli per verificare eventuali superamenti del peso massimo autorizzato. I considerando evidenziano che le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 risultano in conflitto con alcune disposizioni dell’appendice 14 dell’allegato IC del regolamento (UE) 2016/799; per questo motivo la Commissione procede a una modifica puntuale e non a una riscrittura della disciplina.
Modifica apportata
L’unica modifica sostanziale è disposta dall’articolo 1: viene soppresso il punto 5.5 dell’appendice 14 dell’allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799. La soppressione serve a eliminare la disposizione non più compatibile con la disciplina successiva in materia di apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli.
Effetti pratici per gli operatori e per gli Stati membri
Il regolamento non introduce nuovi obblighi sostanziali autonomi per imprese di trasporto, costruttori o autorità nazionali, ma incide sul quadro tecnico applicabile ai tachigrafi e ai dispositivi collegati. L’effetto principale è quello di riallineare la normativa tecnica, evitando contrasti tra atti di esecuzione e garantendo coerenza con le regole sull’interoperabilità e compatibilità fissate dal regolamento (UE) 2019/1213.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione del punto 5.5 dell’appendice 14 dell’allegato IC
L’articolo 1 dispone la soppressione del punto 5.5 dell’appendice 14 dell’allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799. La modifica è finalizzata a eliminare la parte della disciplina tecnica che risultava in conflitto con le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 in materia di interoperabilità e compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli.
Coordinamento con la normativa sui tachigrafi e sulle apparecchiature di pesatura
I considerando richiamano l’articolo 10 quinquies, paragrafo 5, della direttiva 96/53/CE, che consente agli Stati membri di installare apparecchiature di pesatura a bordo dei veicoli per controllare eventuali superamenti del peso massimo autorizzato. Viene inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213, che stabilisce norme uniformi per l’interoperabilità e la compatibilità di tali apparecchiature, giustificando la modifica del regolamento (UE) 2016/799.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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