Cassazione Penale, Sentenza n. 39878/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 23/09/2022 deducendo violazione della correlazione tra contestazione e decisione (art. 521 e 522 c.p.p.), sostenendo che la data indicata per l'occultamento delle scritture contabili (15/03/2015) precede la sua nomina a rappresentante legale (18/06/2015) e quindi non poteva commettere il fatto. Ha inoltre contestato la mancata correzione dell'errore materiale sulla data (art. 127 e 130 c.p.p.) e ha dedotto insufficienza della prova circa chi emise le fatture e chi gestiva il conto corrente della società, lamentando violazione del diritto di difesa per mancanza di correlazione tra imputazione e condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché il ricorso chiedeva una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello che considerò il reato di occultamento delle scritture contabili quale reato permanente e richiamò la verifica fiscale avviata il 15/03/2017. La Cassazione ha confermato che la sentenza d'appello ha motivato adeguatamente la rettifica della data e gli accertamenti di merito (telefonate con testimoni, emissione delle fatture dopo la nomina, ritiro della documentazione dal commercialista e occultamento). Per tali ragioni non sono stati ravvisati pregiudizi difensivi né violazioni di legge tali da giustificare l'annullamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte resistente.
Norme richiamate
Codice penale
Gli artt. 81 e 640 c.p. sono richiamati in relazione alla continuazione e al delitto di truffa/illecito inerente alle fatture inesistenti; la Corte ha ritenuto che gli accertamenti di merito giustificano l'applicazione delle norme penali contestate
Decreto legislativo 74 del 2000
L'art. 10 d.lgs. 74/2000 (occultamento delle scritture contabili) è stato applicato qualificando il fatto come reato permanente, il che consente una più ampia prospettazione temporale della consumazione
Codice di procedura penale
art. 173 disp. att.; art. 127; art. 130; art. 521; art. 522; art. 616
Art. 173 disp. att. relativo ai limiti della motivazione del ricorso in cassazione; gli artt. 521 e 522 riguardano i motivi di cassazione per violazione di legge e motivi nuovi; gli artt. 127 e 130 disciplinano la rettifica degli errori materiali; art. 616 consente la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la cassazione e che eventuali errori materiali non giustificassero l'intervento della Cassazione chiamata a riesaminare il merito
Massime di principio
- Il reato di occultamento delle scritture contabili può essere qualificato come reato permanente: in tal caso la determinazione temporale della consumazione è più ampia e la data indicata nell'imputazione non è necessariamente decisiva se dagli atti emerge il periodo di prosecuzione della condotta
- La violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione è esclusa quando dall'imputazione e dagli atti emerga il tempo della consumazione e l'imputato abbia potuto esercitare pienamente la difesa; la semplice discrepanza formale sulla data può essere considerata errore materiale correggibile
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: i giudizi di fatto e la valutazione della prova compiuti dal giudice di merito sono sindacabili solo in presenza di specifici vizi di legge e non con deduzioni generiche
- Per ottenere l'annullamento per mancata correlazione o insufficienza probatoria è necessario illustrare in modo preciso il pregiudizio difensivo subito e fornire elementi che rendano evidente l'insufficienza probatoria o l'errore di diritto, evitando deduzioni astratte o generiche
- Gli errori materiali (es. inesattezza formale della data) possono essere rettificati anche in sede di merito o successivamente e non sempre giustificano l'annullamento in Cassazione se non vi è stata lesione del diritto di difesa
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