Cassazione Penale, Ordinanza n. 08372/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 23/05/2025. Il primo ricorso, proposto da uno degli imputati, deduceva l'intervenuta prescrizione del reato, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata; inoltre la censura era generica, poiché faceva riferimento in modo indistinto al "reato" senza precisare a quale dei tre reati residuati in appello si riferisse. Lo stesso ricorrente deduceva anche la mancata pronuncia assolutoria e il diniego delle attenuanti generiche, ma la censura è stata giudicata generica e indeterminata perché non indicava gli elementi specifici posti a fondamento dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. L'unico motivo dell'altro ricorso contestava la mancata valutazione della posizione individuale della ricorrente e del suo ruolo di concorrente nel reato ex art. 110 c.p.; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta immune da vizi logici e giuridici, che aveva già evidenziato elementi di fatto idonei a integrare il concorso nei reati di truffa e di falsificazione di atti facenti fede fino a querela di falso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi posti a fondamento della censura; la genericità o indeterminatezza determina inammissibilità.
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso di persone nel reato; la doglianza che contesta la valutazione del concorso non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto in cassazione.
art. 615 c.p.p.
Non citato.
art. 32 del 22/11/2000 Sez. U. De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata, senza che rilevi la data del deposito della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere censure specifiche e puntuali; la mera enunciazione di doglianze generiche o indeterminate comporta l'inammissibilità.
- La deduzione della prescrizione è preclusa quando il ricorso sia inammissibile e la causa estintiva sia maturata solo dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza impugnata.
- Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella logicamente e giuridicamente motivata dal giudice di merito.
- La doglianza sulla mancata considerazione della posizione individuale del correo è inammissibile quando si risolve nella contestazione del percorso argomentativo del giudice di merito senza indicare specifici vizi di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08245/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →