Sentenza n. 7987/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispostivi medici soggette al ripiani per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9, comma 9 bis del D.L. 78/2015”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; - deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; - deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; - deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; - deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; - deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi il decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Toscana recante gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché i provvedimenti statali e regionali presupposti e connessi: il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti di spesa, la circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato, l'accordo e l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida applicative e le deliberazioni delle aziende sanitarie regionali sulla certificazione del fatturato. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere versato, entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, una somma pari al 25% dell'importo determinato a suo carico a titolo di payback per gli anni 2015-2018, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, decidendo con sentenza in forma semplificata. Il versamento integrale della quota del 25% prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi relativi a tali annualità; è quindi venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti di payback. Il TAR ha rilevato che la prova dell'avvenuto pagamento non era stata depositata dalle amministrazioni regionali, come previsto dalla normativa, ma direttamente dalla ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente e al disposto normativo, cui le amministrazioni non si sono opposte.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025
decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'integrale versamento – da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici - dell'importo della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti
Il pagamento integrale della quota del 25% estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale base normativa della definizione processuale per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi […] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Consente di definire con sentenza in forma semplificata il ricorso manifestamente improcedibile.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni sulla definizione del giudizio.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Individua il riferimento normativo degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, cui si riferisce il pagamento definitorio previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025.
Massime di principio
- Il versamento integrale della quota del 25% degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, effettuato nei termini previsti dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento.
- Quando una sopravvenienza normativa estingue l'obbligazione oggetto dell'impugnazione e preclude ulteriori azioni giudiziarie sul relativo obbligo, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La manifesta improcedibilità del ricorso può essere definita con sentenza in forma semplificata mediante sintetico riferimento alla circostanza sopravvenuta decisiva.
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