Sentenza n. 4491/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Monza e della Brianza “prot. -OMISSIS-”, emesso in data 29.05.2026 e notificato in pari data, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo.) per la durata di anni uno, ai sensi dell'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore della Provincia di Monza e della Brianza del 29 maggio 2026, notificato lo stesso giorno, che ha disposto un DASPO della durata di un anno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dopo essere stato denunciato per aver scavalcato la recinzione dello stadio ed essere entrato nel settore ospiti senza titolo d'accesso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 21-octies l. 241/1990 e l'eccesso di potere per illegittima omissione della comunicazione di avvio: l'urgenza, motivata con la necessità di prevenire ulteriori comportamenti in occasione dei successivi incontri, sarebbe stata insussistente, poiché non apparteneva a gruppi di tifosi e non frequentava abitualmente gli stadi; il contraddittorio avrebbe inoltre consentito di rappresentare tali circostanze e la propria attività di volontariato. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza dei presupposti del DASPO e dedotto difetto d'istruttoria e travisamento, sostenendo che lo scavalcamento era stato determinato dalla necessità di sottrarsi a un pericolo per la propria incolumità: sarebbe stato sospinto dalla calca nella zona di prefiltraggio e impossibilitato a uscirne. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza e dell'art. 16 Cost., censurando l'estensione territoriale dei divieti, riferiti agli impianti sportivi in Italia e negli altri Stati membri dell'UE, a luoghi di transito, sosta e aggregazione e alla città interessata in occasione delle gare della squadra locale. Ha inoltre richiamato le ricadute sulla propria attività di volontario della Croce Rossa.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto legittima l'omissione in ragione dell'immediatezza e dell'esigenza preventiva propria del DASPO, oltre che della certezza del fatto accertato: lo scavalcamento era incontroverso e il ricorrente non aveva indicato elementi ulteriori idonei a modificarne la ricostruzione. Ha considerato non irragionevole la motivazione urgente riferita alla prevenzione di ulteriori condotte nelle successive manifestazioni; l'amministrazione non era tenuta a ricostruire le abitudini sportive del destinatario e il contraddittorio non avrebbe potuto incidere sul dato essenziale. Ha respinto la dedotta necessità, rilevando che le aree di accesso agli stadi normalmente consentono di allontanarsi dalla calca e che non era stata fornita prova di eccezionali condizioni di luogo e di tempo. Ha escluso la sproporzione della misura: il divieto, pur limitando la circolazione, era circoscritto alla frequentazione degli stadi e diretto a prevenire tensioni e pregiudizi alla fruizione della manifestazione da parte del pubblico munito di titolo. Quanto al volontariato, non era provato che il servizio non potesse essere organizzato senza il ricorrente, né che si trattasse di attività lavorativa. Ricorso respinto; spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
L'art. 6 lettera a) della legge 401/1989, sulla base del quale è stato emesso il provvedimento impugnato, prevede che “1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”.
Il DASPO può essere disposto nei confronti dei soggetti denunciati per le condotte previste dalla disposizione. Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto rilevante il fatto accertato dello scavalcamento della recinzione e dell'accesso allo stadio senza titolo, valutandolo nel contesto preventivo della misura.
art. 7 l. 241/1990
La giurisprudenza ha chiarito che l’omissione della fase procedimentale partecipata non è legata solo alle esigenze di immediatezza, connaturate alla tutela dell'ordine pubblico, ma anche alla finalità di evitare la reiterazione di tali comportamenti e alla certezza del quadro probatorio e fattuale che avrebbero reso ultronea la comunicazione di avvio del procedimento (cfr. Cons. St., sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945).
Nel procedimento per l'adozione del DASPO, la comunicazione di avvio può essere omessa quando l'immediatezza e le esigenze preventive, insieme alla certezza del quadro fattuale e probatorio, rendano ultronea la partecipazione procedimentale.
art. 21-octies l. 241/1990
Nel caso di specie l’accertamento dei fatti risultava ormai acclarato, essendo certo lo scavalcamento delle barriere di entrata e sostanzialmente irrilevante qualsiasi altro apporto procedimentale, come dimostrato dal fatto che il ricorrente non ha dedotto ulteriori elementi idonei a rimettere in discussione lo svolgimento dei fatti.
L'omissione della comunicazione procedimentale non comporta l'annullamento quando i fatti essenziali sono certi e l'interessato non prospetta elementi che avrebbero potuto modificarne la ricostruzione; in tale situazione l'apporto partecipativo è irrilevante ai fini della determinazione.
art. 6-bis l. 401/1989
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto lo scavalcamento “di necessità”, cioè indotto dalla calca e dall’effetto di trascinamento, è un fatto verificabile solo in condizioni del tutto eccezionali, in quanto le aree di accesso allo stadio presentano di regola spazi che permettono facilmente di allontanarsi da situazioni di caos e assembramenti creati ad arte per riuscire ad eludere i controlli.
La giustificazione dello scavalcamento per necessità richiede la prova di condizioni eccezionali di luogo e di tempo; la mera allegazione di calca o effetto di trascinamento non è sufficiente.
art. 16 Cost.
Nel caso di specie la limitazione del diritto alla circolazione del ricorrente mediante divieto di accesso alle manifestazioni sportive specificatamente indicate non costituisce un limite all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, la cui lesione è lamentata dal ricorrente, in quanto non impedisce l’attività lavorativa e le relazioni personali, ma è misura circoscritta alla frequentazione degli stadi.
Il divieto circoscritto alla frequentazione degli stadi non è stato ritenuto lesivo in modo sproporzionato della libertà di circolazione, poiché non impediva l'attività lavorativa né le relazioni personali.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'adozione del DASPO, la comunicazione di avvio può essere omessa quando le esigenze di immediatezza e prevenzione, unite alla certezza del quadro fattuale e probatorio, rendano superfluo l'apporto partecipativo; l'omissione non determina l'annullabilità se l'interessato non indica elementi che avrebbero potuto incidere sulla decisione.
- La dedotta necessità di scavalcare le barriere di accesso a uno stadio per sottrarsi alla calca richiede la prova di condizioni eccezionali di luogo e di tempo; non basta allegare di essere stato sospinto dalla folla, soprattutto quando le aree di accesso consentono normalmente di allontanarsi.
- La proporzionalità di un DASPO va valutata bilanciando la tutela dell'ordine e della fruizione sicura delle manifestazioni con i diritti del destinatario. Un divieto circoscritto alla frequentazione degli stadi può essere proporzionato quando non impedisce attività lavorativa e relazioni personali e mira a prevenire tensioni derivanti dall'accesso senza titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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