Ordinanza n. 2009/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria di ammissibilità di una procedura per aiuti de minimis, nella parte in cui attribuisce all’impresa 32 anziché 76 punti per la mancata sottoscrizione digitale della relazione tecnica asseverata, nonché il decreto di approvazione della graduatoria e il preavviso sfavorevole di IRFIS
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato la graduatoria, il decreto di approvazione e la comunicazione istruttoria con cui IRFIS ha decurtato i punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F, ritenendo non conforme al format la relazione tecnica asseverata priva della firma digitale del professionista asseveratore. Ha dedotto: violazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che la relazione fosse validamente sottoscritta dal professionista con firma autografa e che il documento recasse anche la firma digitale dell’impresa; eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, poiché l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che la relazione fosse stata sottoscritta soltanto dal legale rappresentante; illegittimità dell’interpretazione della lex specialis nella parte in cui collegava automaticamente la perdita del punteggio alla sola mancanza della firma digitale del tecnico. IRFIS ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che l’impresa, anche con il riconoscimento dei punteggi, sarebbe rimasta oltre le domande finanziabili; il TAR ha respinto tale eccezione, considerando possibile un rifinanziamento della misura o lo scorrimento della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse al ricorso, perché l’eventuale rifinanziamento della misura avrebbe potuto ampliare la platea dei beneficiari. In sede cautelare ha giudicato non sufficientemente fondate le censure basate sull’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 e sul travisamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione: l’Avviso e il format richiedevano espressamente la firma digitale del professionista e prevedevano la decurtazione dei punteggi per asseverazioni assenti o difformi dal format; la firma autografa provava la sottoscrizione del tecnico, ma non rispettava la specifica modalità formale prescritta dalla lex specialis. Ha invece ritenuto meritevole di favorevole apprezzamento la censura contro l’automatica perdita del punteggio. La relazione era stata presentata tempestivamente, era completa nei contenuti, identificava il professionista, riportava iscrizione all’albo e polizza assicurativa, conteneva le attestazioni richieste ed era sottoscritta dal tecnico, senza che l’Amministrazione contestasse provenienza, riferibilità o veridicità. Pertanto, i principi di ragionevolezza e proporzionalità impediscono di equiparare tale irregolarità formale alla mancata produzione o incompletezza dell’asseverazione e impongono di valutare la possibilità di regolarizzazione, senza ritenere automaticamente perduto il punteggio. Il TAR non ha ritenuto illegittima in sé la clausola dell’Avviso, ma l’interpretazione applicativa che aveva fatto discendere automaticamente la perdita del punteggio dalla mancata firma digitale. Le esigenze cautelari sono state soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospensione espressa della graduatoria. È stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami; il mancato adempimento comporterà l’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 65 d.lgs. n. 82/2005
Il TAR ha ritenuto la disposizione non decisiva, perché la controversia non riguardava la validità astratta della sottoscrizione e trasmissione telematica di istanze o dichiarazioni, ma il rispetto della specifica modalità di sottoscrizione digitale prescritta dalla lex specialis per la relazione tecnica asseverata.
art. 13, comma 3, lett. c), dell’Avviso pubblico
La disposizione richiedeva la produzione di una relazione tecnica asseverata contenente i dati rilevanti per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F; coordinata con il format, è stata interpretata nel senso che la firma digitale costituiva la modalità ordinaria prescritta per la formazione dell’asseverazione.
art. 14, comma 4, dell’Avviso pubblico
difformi dai format previsti
La previsione giustifica la decurtazione dei punteggi per asseverazioni assenti o difformi, ma non può essere interpretata nel senso di sanzionare automaticamente qualsiasi difformità formale, senza considerare la sua natura e la concreta incidenza sull’affidabilità e utilizzabilità della documentazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di fissare con ordinanza collegiale la sollecita definizione del giudizio nel merito quando tale misura è idonea a soddisfare le esigenze cautelari; il TAR lo ha applicato fissando l’udienza pubblica del 10 novembre 2026.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e per precisare che la mancata esecuzione nel termine assegnato comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale base per autorizzare, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati, la notificazione per pubblici proclami.
art. 151 c.p.c.
È stato richiamato insieme alle norme processuali amministrative per individuare le forme della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, quando la lex specialis prescrive una specifica modalità formale di sottoscrizione della documentazione, tale prescrizione deve essere rispettata; tuttavia, la sua violazione non comporta automaticamente la perdita del punteggio se il documento è stato tempestivamente prodotto, è completo nei suoi elementi sostanziali, è inequivocabilmente riferibile al soggetto competente e l’irregolarità non incide sulla sua affidabilità o utilizzabilità.
- La clausola della lex specialis che prevede la decurtazione del punteggio per documentazione difforme dal format deve essere interpretata distinguendo tra carenze sostanziali, quali la mancata produzione o l’incompletezza dell’asseverazione, e irregolarità meramente formali relative alle modalità di sottoscrizione.
- La mancanza della firma digitale del professionista asseveratore può essere regolarizzata quando la relazione tecnica sia stata tempestivamente prodotta, sottoscritta autograficamente dal professionista, completa nei contenuti richiesti e priva di contestazioni circa la provenienza, la riferibilità o la veridicità delle attestazioni, purché la regolarizzazione non alteri sostanzialmente il documento.
- Il principio di proporzionalità e ragionevolezza impedisce di equiparare, ai fini della valutazione di una domanda di agevolazione, la mancata sottoscrizione digitale di una relazione completa e riferibile al tecnico alla mancata produzione o all’incompletezza della relazione stessa.
- L’interesse a impugnare una graduatoria di finanziamento non è escluso dalla collocazione del ricorrente oltre l’attuale limite delle domande finanziabili quando non sia esclusa la possibilità di ulteriori stanziamenti, rifinanziamenti o scorrimenti della graduatoria.
- Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare i soggetti utilmente collocati in una graduatoria, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti; in presenza di un numero elevato di controinteressati può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
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