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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9685/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le loro condanne per importazione, cessione o detenzione di sostanze stupefacenti. Le censure principali erano: carenza o insufficienza della motivazione (Modica), errata valutazione e travisamento delle conversazioni intercettate e contestazione della colpevolezza (Lo Coco, Unniemi, Miranda), illegittimo riconoscimento dell'aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) o il suo contrario e la rilevanza di "droga parlata" senza sequestri, violazione del divieto di "reformatio in peius" per mancata diminuzione della pena dopo l"accoglimento parziale dell"appello e vizi motivazionali relativi agli aumenti per reato continuato (Unniemi, Miranda, Carollo). Si contestavano altresì errori nel calcolo della pena e l"uso di indizi quali disponibilità finanziarie e dialoghi per ritenere l"esistenza di forniture superiori alle soglie legali.

La decisione

La Corte di legittimità ha in parte accolto i ricorsi: ha dichiarato che l"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) non risultava dimostrata con il grado di probabilità logico richiesto e l"ha esclusa per tutti i reati per i quali era stata riconosciuta dalla sentenza impugnata; ha annullato senza rinvio la parte relativa a tale circostanza e ha annullato con rinvio le statuizioni in tema di pena, disponendo che i giudici di merito rivalutino il trattamento sanzionatorio complessivo. Su questioni singole: il ricorso di Modica è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione e genericità; per Lo Coco la censura sulla motivazione della colpevolezza è stata ritenuta inammissibile ma il motivo sulla "reformatio in peius" è stato accolto con annullamento e rinvio; per Unniemi, parte del ricorso (mancata motivazione sugli aumenti per continuazione) è stata accolta e la sentenza annullata con rinvio su quel punto, mentre la doglianza sulla presenza in Spagna è stata ritenuta questione di merito non sindacabile in Cassazione; per Carollo la doglianza principale sul divieto di "reformatio in peius" è stata rigettata ma la sentenza è stata comunque annullata in relazione al trattamento sanzionatorio (anche per l"esclusione dell"aggravante) con rinvio; per Miranda la maggior parte dei motivi è stata dichiarata inammissibile e le obiezioni sul calcolo della pena sono state respinte come infondate. In ogni caso, è stata confermata in via irrevocabile la responsabilità penale (i principi di colpevolezza) accertata in appello, salvo le statuizioni annullate; le parti devono ora procedere alla nuova determinazione della pena da parte dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    L"aggravante dell"ingente quantità richiede prova rigorosa della quantità di principio attivo oltre soglie fissate; non può essere desunta con sufficiente certezza dalla sola "droga parlata" o da indizi non direttamente attestanti il peso netto del principio attivo

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Rilevanza degli singoli fatti tipizzati (acquisto, importazione, detenzione) come condotte autonome cui va riferita la soglia dell"aggravante, non il complesso dell"attività commerciale del soggetto

  • Codice di procedura penale, art. 587, comma 1

    Principio per cui le modifiche in punto di circostanze del reato e pena possono estendersi anche ai concorrenti quando riguardino il fatto di reato (applicato per estendere gli effetti dell"annullamento dell"aggravante a tutti i concorrenti)

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Riferito alle modalità di impugnazione e all"obbligo di rideterminare la pena in caso di accoglimento parziale dell"appello; la Corte ricorda che una modifica favorevole deve riverberarsi sulla pena

  • Codice penale, art. 81

    Vincoli al cumulo e al rapporto di proporzione nell"applicazione degli aumenti di pena per reati in continuazione: la motivazione deve mostrare che non è stato operato un cumulo materiale surrettizio

  • Codice di procedura penale, art. 442

    Riduzione della pena in caso di rito abbreviato; la Corte usa questo riferimento per spiegare il calcolo degli aumenti e delle riduzioni applicate nella determinazione finale della pena

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni Unite e Sezioni penali richiamate, es. sent. Sez. U n. 36258/2012 - Biondi; Sez. U n. 14722/2020 - Polito)

    Criteri giurisprudenziali per rapportare quantità di principio attivo al valore soglia e per l"uso delle intercettazioni nel fondare l"aggravante: devono essere applicati con rigore; la sentenza richiama e conferma tali criteri

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Richiamato per affermare l"irrevocabilità dell"accertamento di colpevolezza così come formulato dai giudici d'appello, salvo le statuizioni annullate

Massime di principio

  • L"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) richiede prova specifica e rigorosa: non è sufficiente la 'droga parlata' o indizi generici (disponibilità finanziarie, parole su "pacchi" o somme) per ritenere superata la soglia del principio attivo; ogni valutazione deve poter fondare la deduzione sul singolo episodio contestato
  • Le intercettazioni telefoniche/ambientali possono costituire prova utile per accertare traffici di stupefacenti, ma il loro uso per riconoscere aggravanti quantitative impone particolare attenzione e non può sostituire sequestri o dati oggettivi sul peso e sulla purezza quando necessari per superare la soglia dell"ingente quantità
  • Il divieto di reformatio in peius impone che, se l"appello dell"imputato ottiene l"esclusione o la riduzione di una componente del trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello non possa mantenere la pena previa "compensazione" con altri elementi non devoluti alla sua cognizione; l"accoglimento parziale dell"appello deve tradursi in effetti favorevoli sulla pena
  • Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite: la motivazione deve consentire di verificare proporzione e rispetto dei limiti di cumulo previsti dall"art. 81 c.p.
  • Le questioni relative all"interpretazione del contenuto probatorio delle intercettazioni e la valutazione della presenza fisica degli imputati in determinati viaggi costituiscono, in larga parte, questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo entro limiti ristretti (vizi di logica, omissione di motivazione specifica)
  • Se la Corte di legittimità annulla statuizioni circostanziali o di pena, la condanna di fondo (colpevolezza) può rimanere irrevocabile; tuttavia la rideterminazione della pena spetta al giudice di merito in conformità con le statuizioni della Cassazione

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