Cassazione Penale, Sentenza n. 9685/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le loro condanne per importazione, cessione o detenzione di sostanze stupefacenti. Le censure principali erano: carenza o insufficienza della motivazione (Modica), errata valutazione e travisamento delle conversazioni intercettate e contestazione della colpevolezza (Lo Coco, Unniemi, Miranda), illegittimo riconoscimento dell'aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) o il suo contrario e la rilevanza di "droga parlata" senza sequestri, violazione del divieto di "reformatio in peius" per mancata diminuzione della pena dopo l"accoglimento parziale dell"appello e vizi motivazionali relativi agli aumenti per reato continuato (Unniemi, Miranda, Carollo). Si contestavano altresì errori nel calcolo della pena e l"uso di indizi quali disponibilità finanziarie e dialoghi per ritenere l"esistenza di forniture superiori alle soglie legali.
La decisione
La Corte di legittimità ha in parte accolto i ricorsi: ha dichiarato che l"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) non risultava dimostrata con il grado di probabilità logico richiesto e l"ha esclusa per tutti i reati per i quali era stata riconosciuta dalla sentenza impugnata; ha annullato senza rinvio la parte relativa a tale circostanza e ha annullato con rinvio le statuizioni in tema di pena, disponendo che i giudici di merito rivalutino il trattamento sanzionatorio complessivo. Su questioni singole: il ricorso di Modica è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione e genericità; per Lo Coco la censura sulla motivazione della colpevolezza è stata ritenuta inammissibile ma il motivo sulla "reformatio in peius" è stato accolto con annullamento e rinvio; per Unniemi, parte del ricorso (mancata motivazione sugli aumenti per continuazione) è stata accolta e la sentenza annullata con rinvio su quel punto, mentre la doglianza sulla presenza in Spagna è stata ritenuta questione di merito non sindacabile in Cassazione; per Carollo la doglianza principale sul divieto di "reformatio in peius" è stata rigettata ma la sentenza è stata comunque annullata in relazione al trattamento sanzionatorio (anche per l"esclusione dell"aggravante) con rinvio; per Miranda la maggior parte dei motivi è stata dichiarata inammissibile e le obiezioni sul calcolo della pena sono state respinte come infondate. In ogni caso, è stata confermata in via irrevocabile la responsabilità penale (i principi di colpevolezza) accertata in appello, salvo le statuizioni annullate; le parti devono ora procedere alla nuova determinazione della pena da parte dei giudici di merito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
L"aggravante dell"ingente quantità richiede prova rigorosa della quantità di principio attivo oltre soglie fissate; non può essere desunta con sufficiente certezza dalla sola "droga parlata" o da indizi non direttamente attestanti il peso netto del principio attivo
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Rilevanza degli singoli fatti tipizzati (acquisto, importazione, detenzione) come condotte autonome cui va riferita la soglia dell"aggravante, non il complesso dell"attività commerciale del soggetto
Codice di procedura penale, art. 587, comma 1
Principio per cui le modifiche in punto di circostanze del reato e pena possono estendersi anche ai concorrenti quando riguardino il fatto di reato (applicato per estendere gli effetti dell"annullamento dell"aggravante a tutti i concorrenti)
Codice di procedura penale, art. 597, comma 3
Riferito alle modalità di impugnazione e all"obbligo di rideterminare la pena in caso di accoglimento parziale dell"appello; la Corte ricorda che una modifica favorevole deve riverberarsi sulla pena
Codice penale, art. 81
Vincoli al cumulo e al rapporto di proporzione nell"applicazione degli aumenti di pena per reati in continuazione: la motivazione deve mostrare che non è stato operato un cumulo materiale surrettizio
Codice di procedura penale, art. 442
Riduzione della pena in caso di rito abbreviato; la Corte usa questo riferimento per spiegare il calcolo degli aumenti e delle riduzioni applicate nella determinazione finale della pena
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni Unite e Sezioni penali richiamate, es. sent. Sez. U n. 36258/2012 - Biondi; Sez. U n. 14722/2020 - Polito)
Criteri giurisprudenziali per rapportare quantità di principio attivo al valore soglia e per l"uso delle intercettazioni nel fondare l"aggravante: devono essere applicati con rigore; la sentenza richiama e conferma tali criteri
Codice di procedura penale, art. 624
Richiamato per affermare l"irrevocabilità dell"accertamento di colpevolezza così come formulato dai giudici d'appello, salvo le statuizioni annullate
Massime di principio
- L"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) richiede prova specifica e rigorosa: non è sufficiente la 'droga parlata' o indizi generici (disponibilità finanziarie, parole su "pacchi" o somme) per ritenere superata la soglia del principio attivo; ogni valutazione deve poter fondare la deduzione sul singolo episodio contestato
- Le intercettazioni telefoniche/ambientali possono costituire prova utile per accertare traffici di stupefacenti, ma il loro uso per riconoscere aggravanti quantitative impone particolare attenzione e non può sostituire sequestri o dati oggettivi sul peso e sulla purezza quando necessari per superare la soglia dell"ingente quantità
- Il divieto di reformatio in peius impone che, se l"appello dell"imputato ottiene l"esclusione o la riduzione di una componente del trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello non possa mantenere la pena previa "compensazione" con altri elementi non devoluti alla sua cognizione; l"accoglimento parziale dell"appello deve tradursi in effetti favorevoli sulla pena
- Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite: la motivazione deve consentire di verificare proporzione e rispetto dei limiti di cumulo previsti dall"art. 81 c.p.
- Le questioni relative all"interpretazione del contenuto probatorio delle intercettazioni e la valutazione della presenza fisica degli imputati in determinati viaggi costituiscono, in larga parte, questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo entro limiti ristretti (vizi di logica, omissione di motivazione specifica)
- Se la Corte di legittimità annulla statuizioni circostanziali o di pena, la condanna di fondo (colpevolezza) può rimanere irrevocabile; tuttavia la rideterminazione della pena spetta al giudice di merito in conformità con le statuizioni della Cassazione
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