Sentenza n. 1149/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per studio universitario. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, dunque, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, aveva soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., in presenza di una circostanza riconosciuta concordemente dalle parti. Le spese sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione; il Ministero è stato posto a carico della restituzione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto d'ingresso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato, unitamente all'art. 117 c.p.a., per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito del soddisfacimento della pretesa durante il giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto soddisfano la pretesa azionata e determinano la cessazione della materia del contendere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio mediante un comportamento operoso, il giudice può compensare le spese e porre comunque a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
Come è indicizzato
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