Cassazione Penale, Ordinanza n. 39113/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione perché i giudici di merito avrebbero affermato la sua responsabilità per il riciclaggio nonostante dagli atti emergesse la sua partecipazione alla realizzazione del reato presupposto; con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato assorbimento del reato di falsità materiale in segni distintivi/contraffazione di impronte di pubblica autenticazione o certificazione nel reato di riciclaggio. È stata anche depositata una memoria, ma ritenuta tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura non risultava specificamente dedotta come motivo di appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Quanto al secondo motivo, lo ha considerato sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, osservando che tra riciclaggio e contraffazione di impronte di pubblica autenticazione o certificazione può configurarsi concorso formale, non essendovi rapporto di specialità per diversità strutturale e cronologica. La memoria difensiva è stata dichiarata non esaminabile perché tardiva ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
Norma incriminatrice del riciclaggio, rispetto alla quale il ricorrente contestava la configurabilità del reato in presenza della partecipazione al reato presupposto.
art. 469 c.p.
Richiamato dal ricorrente come reato che avrebbe dovuto essere assorbito nel riciclaggio; la Corte ha escluso l'assorbimento e ha ritenuto possibile il concorso formale.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che non sono deducibili in cassazione censure non previamente formulate come motivi di appello.
art. 611, comma 1, secondo inciso, c.p.p.
Norma sul termine per il deposito delle memorie in cassazione; la memoria pervenuta è stata ritenuta tardiva e quindi non esaminabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure nuove che non risultino già devolute con specifico motivo di appello, perché il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta questioni di fatto o di diritto non previamente dedotte.
- Tra il reato di riciclaggio e la contraffazione di impronte di pubblica autenticazione o certificazione può configurarsi concorso formale quando le fattispecie sono strutturalmente e cronologicamente diverse; in tale ipotesi non opera un rapporto di specialità e non può pretendersi l'assorbimento automatico dell'una nell'altra.
- Le memorie depositate oltre il termine previsto per il giudizio di cassazione sono tardive e non possono essere esaminate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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