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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16140/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trani che aveva rigettato l'istanza contro il decreto di sequestro preventivo relativo a un compendio immobiliare. Ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 324, commi 3 e 5, c.p.p., per trasmissione frazionata degli atti al riesame e ritardo (21 giorni) che avrebbe violato i termini; (2) violazione degli artt. 614 e 633 c.p., sostenendo che il fumus commissi delicti sarebbe stato accertato solo sulle denunce della persona offesa e senza valutare elementi che avrebbero creato incertezza sulla titolarità dei beni e sui trasferimenti all'aggiudicataria nell'esecuzione immobiliare; (3) errata applicazione dell'art. 324, comma 8, c.p.p., per cui, avendo egli promosso azioni civili dopo il trasferimento della proprietà, la vicenda avrebbe dovuto essere rimessa al giudice civile che avrebbe potuto adottare un sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che il termine indicato dall'art. 324, comma 3, c.p.p. ha natura ordinatoria (non perentoria): il termine perentorio di dieci giorni decorre da quando il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti, per cui la trasmissione frazionata e il periodo di 21 giorni non invalidano la misura. Ha ricordato la giurisprudenza consolidata e la sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2018 a supporto del diverso trattamento rispetto alle misure che incidono sulla libertà personale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione impugnata; la motivazione del riesame aveva correttamente rilevato che le doglianze sull'an e sul quomodo dell'espropriazione erano state già esperite e disattese in sede esecutiva. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il reato contestato era occupazione abusiva di beni già trasferiti all'aggiudicataria (ai sensi dell'art. 586 c.p.c.); il sequestro preventivo era legittimo di fronte a condotta invasiva e il ricorrente avrebbe potuto chiedere il sequestro giudiziario civile (art. 670 c.p.c.) invece di attuare comportamenti autonomi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    commi 3 e 5 (e richiamo al comma 8)

    Il comma 3 ha natura ordinatoria: il termine perentorio di dieci giorni decorre da quando il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti; la trasmissione frazionata non comporta automaticamente inefficacia della misura se l'acquisizione è completata in tempi ragionevoli

  • art. 309 c.p.p.

    Il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309 comma 5 (riguardante la libertà personale) non è applicabile ai procedimenti di riesame sui sequestri che colpiscono il patrimonio

  • art. 614 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come parte dei reati contestati (occupazione abusiva); la valutazione del fumus deve tener conto del contesto fattuale e delle vicende esecutive

  • art. 633 c.p.

    Norma collegata ai reati relativi alla proprietà e possesso; impiegata per definire gli illeciti contestati in relazione all'occupazione dei beni

  • art. 586 c.p.c.

    Richiamato per l'efficacia del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione: l'aggiudicataria, divenuta proprietaria per decreto, legittima l'opposizione penale all'occupazione abusiva

  • art. 670 c.p.c.

    Strumento del giudice civile per disporre il sequestro giudiziario in presenza di controversie sulla proprietà o sul possesso; la Corte osserva che il ricorrente avrebbe potuto avvalersene invece di ricorrere a comportamenti autodiretti

  • Corte Cost. sent. n. 180/2018

    Richiamata per sottolineare il diverso valore costituzionale tra libertà personale e diritto di proprietà e per giustificare che l'inefficacia automatica della misura non sia sanzione sproporzionata per ritardi formali nella trasmissione degli atti

Massime di principio

  • Il termine di cui all'art. 324 c.p.p., comma 3, ha natura ordinatoria: il dies a quo per il termine perentorio decorre da quando il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti, perciò trasmissioni frazionate non determinano automaticamente l'inefficacia della misura se l'acquisizione è poi completata in tempi ragionevoli
  • La disciplina dei termini per i provvedimenti cautelari sulla libertà personale (art. 309 c.p.p.) non si applica automaticamente ai sequestri patrimoniali; la protezione della libertà personale ha un trattamento più stringente rispetto ai diritti patrimoniali
  • Per censurare la sussistenza del fumus commissi delicti in sede di riesame occorre un confronto specifico e non generico con la motivazione del provvedimento impugnato; deduzioni generiche che non affrontano le ragioni del giudice sono inammissibili
  • La pendenza di controversie civili sulla proprietà non esclude la possibilità di sequestro preventivo penale se sussiste un concreto comportamento illecito (es. occupazione abusiva) — il rimedio civile (art. 670 c.p.c.) è l'istanza opportuna per chi sostiene la fondatezza della controversia, non la giustificazione per comportamenti di fatto
  • Il giudice penale non è obbligato a rimettere gli atti al giudice civile salvo che non emerga una seria, documentata e plausibile controversia civile che imporrebbe un approfondimento specifico

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