Cassazione Civile, Ordinanza n. 21376/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta originariamente dal socio di una società in nome collettivo per far accertare la nullità o inefficacia dell’atto con cui era stata revocata la sua facoltà di amministrare e con cui era stato nominato un nuovo amministratore, con richiesta anche di rimborso delle spese sostenute per la stipula e l’iscrizione dell’atto. Il socio è deceduto nel corso del primo grado e il figlio, indicato come unico erede e anche subentrato nella società in base a clausola di continuazione statutaria, ha proseguito il giudizio. La Corte d’appello ha negato la sua legittimazione attiva ritenendo che, per la clausola di continuazione, il suo ingresso in società avvenisse per accordo inter vivos e non iure successionis, e ha quindi escluso che potesse proseguire il processo iniziato dal de cuius. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1421, 2284 e 2289 c.c. e 110 c.p.c., sostenendo che, quanto meno sulle domande di nullità della nomina del nuovo amministratore, egli era legittimato a subentrare nel processo quale successore universale del padre; ha inoltre richiamato la disciplina del pegno sulla quota sociale e l’interesse all’azione di nullità. La società resistente ha eccepito carenza di interesse e cessazione della materia del contendere per sopravvenute modifiche societarie e per la cancellazione del pegno, ma tali elementi non risultano idonei a far venir meno l’interesse all’accertamento richiesto, anche in considerazione della connessa domanda di rimborso spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che il principio secondo cui la clausola di continuazione nella società di persone comporta l’ingresso dell’erede in società per effetto di un accordo inter vivos con i soci superstiti non incide sulla distinta regola processuale dell’art. 110 c.p.c.: quando una parte muore nel corso del giudizio, il successore universale subentra nella medesima posizione processuale del de cuius, indipendentemente dal fatto che sia o meno anche socio e dal titolo del suo ingresso nella compagine sociale. Di conseguenza, la Corte d’appello ha erroneamente escluso la legittimazione del successore a proseguire il giudizio e avrebbe dovuto esaminare nel merito le domande di accertamento e di condanna. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione di chiunque abbia interesse ad agire per la nullità; la Corte non fonda la decisione su questa norma, ma concentra la ratio sull’art. 110 c.p.c.
art. 2284 c.c.
richiamato quale disciplina della clausola di continuazione nelle società di persone; la Corte ribadisce che la continuazione del rapporto sociale non avviene mortis causa ma in forza di accordo inter vivos con i soci superstiti
art. 2289 c.c.
menzionato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo
art. 110 c.p.c.
"quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto"
il successore a titolo universale subentra nel processo nella medesima posizione attiva o passiva del de cuius, previa interruzione e riassunzione o spontanea costituzione
art. 2252 c.c.
richiamato nel ricorso per sostenere che la nomina dell’amministratore richiedeva la volontà unanime dei soci in base allo statuto; la Corte non ne fa il perno della decisione
art. 2293 c.c.
richiamato per l’applicabilità alle società in nome collettivo della disciplina della continuazione prevista per le società di persone
art. 7 dell’atto costitutivo
indicato come clausola statutaria di continuazione, rilevante per l’ingresso dell’erede nella società
art. 110 c.p.c.
il processo non si estingue per la morte della parte, ma prosegue con il successore universale nella stessa posizione processuale
Massime di principio
- La clausola di continuazione nelle società di persone determina, sul piano societario, l’ingresso dell’erede per effetto del consenso manifestato in base alla previsione statutaria e non per successione automatica nella quota, ma ciò non incide sulla successione processuale nel giudizio già pendente.
- Ai sensi dell’art. 110 c.p.c., la morte della parte nel corso del processo non priva di legittimazione il successore universale, che può proseguire il giudizio nella stessa posizione del dante causa, indipendentemente da un eventuale autonomo titolo di partecipazione alla società.
- Il giudice di merito che neghi erroneamente la legittimazione del successore universale e definisca il processo senza esaminare il merito delle domande incorre in violazione della disciplina sulla prosecuzione del processo.
- Le valutazioni ulteriori svolte dal giudice dopo aver escluso la legittimazione attiva restano prive di autonoma rilevanza decisoria se il primo rilievo ha già determinato la definizione del giudizio.
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