Cassazione Penale, Sentenza n. 25000/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/07/2023 che aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego, del 10/05/2023, della richiesta di revoca della confisca disposta con sentenza irrevocabile del 12/03/2021 (divenuta irrevocabile il 21/05/2021) relativa a somme giacenti su conti correnti, quote societarie, beni mobili e immobili fino alla concorrenza di euro 54.700,00. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione delle norme (art. 240-bis cod. pen., art. 61-bis cod. pen., art. 11 legge n.146/2006, art. 86 disp. att. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sostenendo che le somme sottoposte ad ablazione non esistevano al momento della sentenza che aveva disposto la confisca, essendo confluite successivamente sui conti per prestazioni lecite, e quindi dovevano essere restituite e i rapporti bancari liberati. Si è inoltre contestata l'interpretazione giurisprudenziale ritenuta non compatibile con la confisca diretta e con il principio di non retroattivita delle novellazioni procedurali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse effettivamente diretta soprattutto alle somme giacenti sui conti correnti fino a euro 54.700,00 e ha confermato la natura di confisca diretta per le somme ritenute profitto del reato. La Corte ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42415/2021) secondo cui il denaro, per la sua natura fungibile, puo essere confiscato in via diretta indipendentemente dall'identificazione materiale delle specifiche banconote e indipendentemente da successive immissioni di denaro di provenienza lecita nel patrimonio; rilevando che cio che rileva e l'accrescimento patrimoniale complessivo derivante dal profitto illecito accertato in sede di merito. Ha altresi escluso che la pronuncia citata dal ricorrente (Sez. 3, n. 36369/2021) sia applicabile al caso in esame, posto che concerneva confisca per equivalente e sequestro funzionale a questa, mentre nel caso di specie la confisca e diretta. La quantificazione del profitto operata in sede di merito costituisce il limite massimo all'ablazione. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato come base normativa per la confisca in relazione ai reati contestati; integrato nel quadro che ha portato a qualificare l'ablazione come misura collegata alla condanna.
art. 61-bis cod. pen.
Citato fra le norme collegate alla determinazione della confisca nella sentenza di merito; utilizzato nel ragionamento complessivo che giustifica l'ablazione patrimoniale.
art. 11 legge n. 146 del 16/03/2006
Richiamato come norma speciale collegata alla confisca in relazione ai reati presi in considerazione nella sentenza di merito.
art. 86, comma 1-bis disp. att. cod. proc. pen.
Men- zionato dalla difesa per prospettare un limite procedurale all'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la disposizione riguarda modalita di esecuzione e non osti all'applicazione del principio secondo cui la confisca diretta del denaro puo raggiungere somme confluite successivamente nel patrimonio.
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (giurisprudenza)
Principale precedente richiamato dalla Corte: stabilisce che la confisca del denaro, per la sua natura fungibile, e diretta e non richiede l'identificazione materiale delle specifiche somme; la provenienza lecita di somme successive non esclude la possibilita di ablazione se e stata accertata la presenza nel patrimonio di profitto illecito.
Sez. 3, n. 36369 del 01/07/2021 (giurisprudenza)
Citata dalla difesa come limite cronologico alla confiscabilita (confisca riguarderebbe solo beni esistenti al momento della sua adozione); la Corte ha ritenuto che tale pronuncia concerneva confisca per equivalente e non puo essere estesa alle confische dirette del denaro.
Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020 (giurisprudenza)
Riferimento giurisprudenziale sul tema della confiscabilita di somme confluite successivamente sui conti in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; utilizzato nel confronto tra indirizzi interpretativi.
Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui il sequestro preventivo su conto cointestato si estende all'intero importo in giacenza salvo che il terzo dimostri la propria titolarita esclusiva; principio operativo anche nell'esecuzione della confisca su conti.
Massime di principio
- Distinguere sempre confisca diretta da confisca per equivalente: la prima puo colpire il denaro in quanto bene fungibile anche se le specifiche somme materiali non corrispondono alle somme illecite individuate; la seconda incontra limiti maggiori rispetto ai beni futuri o non individuabili.
- La natura fungibile del denaro rende irrilevante, ai fini della confisca diretta, la presenza di somme di origine lecita confluite successivamente nel patrimonio: rileva l'accrescimento patrimoniale complessivo riconducibile al profitto illecito quantificato in sede di merito.
- Il limite massimo della confisca e dato dalla quantificazione del profitto operata in sede di merito: l'esecuzione non puo eccedere l'importo stabilito dal giudicato.
- Le impugnazioni in cassazione hanno limiti: non e il luogo per riesaminare in fatto la documentazione probatoria volta a dimostrare l'origine lecita delle somme, salvo profili di diritto o vizi motivazionali rilevanti.
- In caso di conti cointestati, il vincolo puo estendersi all'intera giacenza ma il terzo puo sempre proporre prova di esclusiva titolarita delle somme per ottenere la liberazione della propria quota.
- Contestazioni sulla retroattivita di norme procedurali o esecutive richiedono attenzione: la Corte tende a valutare la natura della confisca e la rilevanza delle norme citate sul piano dell'esecuzione piuttosto che estendere automaticamente limiti tratti da fattispecie diverse.
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