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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-596/21

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 9 November 2022. — Société Elmar Wolf v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark representing a head – Earlier national figurative mark representing the head of a canine – Earlier international registration designating the European Union – Figurative mark representing the head of a canine – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion. — Case T-596/21

Giurisprudenza europea62021TJ0596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Société Elmar Wolf contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione a un marchio figurativo internazionale designante l’Unione europea. Pur a fronte di prodotti e servizi identici, i segni sono stati ritenuti soltanto debolmente simili sul piano visivo e non simili sul piano concettuale, con conseguente assenza di rischio di confusione. Il Tribunale conferma inoltre che i marchi anteriori avevano distintività intrinseca normale e che una precedente pronuncia su un segno analogo non vincola la valutazione della commissione di ricorso in un diverso procedimento.

Opposizione a marchio UE figurativo: esclusa la probabilità di confusione tra due loghi rappresentanti teste di canide in presenza di somiglianza visiva solo bassa e assenza di somiglianza concettuale.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto e due marchi anteriori figurativi, nonostante l’identità dei prodotti e servizi, sostenendo in particolare: la valutazione della somiglianza visiva; la mancanza di somiglianza concettuale; il grado di distintività dei marchi anteriori; e l’incidenza della giurisprudenza precedente invocata dalla ricorrente.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la probabilità di confusione deve essere esclusa quando i segni figurativi, pur riferiti a prodotti e servizi identici, presentano al massimo una somiglianza visiva bassa, non condividono un medesimo contenuto concettuale e i marchi anteriori hanno solo distintività intrinseca normale; in tali condizioni, la percezione del pubblico professionale e del pubblico generale non consente di ritenere che i segni provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione a marchio UE figurativo: teste di canide e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione fondato su marchi anteriori figurativi. La controversia verte sulla registrazione di un segno figurativo internazionale designante l’Unione europea, percepibile come una testa stilizzata, rispetto a due marchi anteriori rappresentativi della testa di un canide.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio richiesto, registrazione internazionale designante l’Unione europea, era destinato a coprire numerose merci e servizi delle classi 4, 7, 8, 12 e 35. L’opposizione proposta da Société Elmar Wolf si fondava, tra gli altri diritti anteriori, su un marchio figurativo francese e su una registrazione internazionale designante Spagna, Portogallo e Romania, relativi a beni e servizi delle classi 7, 8 e 35. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, escludendo il rischio di confusione.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la commissione di ricorso avesse erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Le censure riguardavano:

  • la qualificazione del pubblico di riferimento;
  • l’identità dei prodotti e servizi;
  • la valutazione della somiglianza visiva e concettuale dei segni;
  • il grado di distintività intrinseca dei marchi anteriori;
  • la rilevanza di una precedente sentenza del Tribunale riguardante un segno simile.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 25 luglio 2016, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento (CE) n. 207/2009, mentre per gli aspetti procedurali si applicava il regolamento (UE) 2017/1001. Il riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 va dunque inteso, nel caso di specie, come riferimento alla disposizione corrispondente del regolamento n. 207/2009, sostanzialmente identica.

Ricevibilità di un nuovo elemento di prova

L’EUIPO contestava l’ammissibilità di un allegato prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, relativo alle caratteristiche generali dei canidi. Il Tribunale ne dispone l’esclusione, ribadendo che il sindacato di legittimità sulle decisioni delle commissioni di ricorso deve svolgersi sulla base degli elementi di fatto e di prova disponibili al momento dell’adozione della decisione impugnata. Ne consegue che il nuovo documento non può essere preso in considerazione.

Valutazione del pubblico rilevante e del territorio

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante, per la natura dei prodotti e servizi, da un lato il pubblico professionale, con livello di attenzione elevato, e dall’altro il consumatore medio, con attenzione variabile da media ad alta in funzione della specializzazione e del prezzo. Aveva inoltre circoscritto il territorio rilevante, per i marchi anteriori considerati, alla Francia e agli Stati membri designati dalla registrazione internazionale anteriore. Il Tribunale conferma tali apprezzamenti.

Identità dei prodotti e servizi

La commissione di ricorso aveva sostanzialmente ritenuto che i prodotti e servizi coperti dai marchi anteriori fossero identici a quelli del marchio richiesto. Anche su questo punto il Tribunale non ravvisa errori, rilevando che la ricorrente non contestava specificamente tale valutazione.

Confronto tra i segni

Somiglianza fonetica

Essendo i segni esclusivamente figurativi, il Tribunale conferma che non è possibile effettuare un confronto fonetico significativo.

Somiglianza visiva

Il Tribunale approva la ricostruzione della commissione di ricorso secondo cui:

  • nei marchi anteriori il cerchio esterno è un elemento sottile, meramente decorativo e privo di capacità distintiva, dunque non rilevante nell’impressione complessiva;
  • i marchi anteriori evocano chiaramente la testa di un canide, con orecchie triangolari, muso allungato ed espressione minacciosa;
  • il segno contestato ha invece una forma più astratta, con linee curve e spigoli, priva di dettagli figurativi sufficienti a renderlo immediatamente riconoscibile come testa di animale.

Il Tribunale osserva che il consumatore medio, che percepisce il marchio globalmente e non analiticamente, difficilmente assocerà spontaneamente il segno contestato a una testa di canide. Pertanto, la somiglianza visiva è al massimo bassa.

Somiglianza concettuale

Il Tribunale conferma anche l’assenza di somiglianza concettuale. I marchi anteriori trasmettono il concetto di testa di canide, mentre il segno contestato, per la sua astrattezza, non richiama necessariamente un animale determinato e non veicola la stessa idea. Mancando un contenuto semantico comune, non vi è identità o analogia concettuale tra i segni.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale richiama i principi consolidati sulla valutazione globale, fondata sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni, identità o somiglianza dei prodotti e servizi e distintività del marchio anteriore. Pur in presenza di prodotti identici, la combinazione di:

  • somiglianza visiva solo bassa,
  • assenza di somiglianza concettuale,
  • impossibilità di confronto fonetico,
  • distintività intrinseca solo normale dei marchi anteriori,
  • livello di attenzione del pubblico da medio ad alto, porta a escludere il rischio di confusione, anche ipotizzando che il segno contestato sia percepito come una testa di animale.

Distintività dei marchi anteriori e precedente giurisprudenza

La ricorrente sosteneva che i marchi anteriori avessero elevata distintività intrinseca e invocava una precedente sentenza del Tribunale relativa a una testa di lupo. Il Tribunale respinge tali argomenti:

  • non esiste una regola secondo cui l’assenza di nesso concettuale con i prodotti conferisca automaticamente elevata distintività intrinseca;
  • la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto la distintività normale in mancanza di elementi probatori di notorietà o acquisita distintività;
  • una precedente decisione del Tribunale relativa ad altri segni e, in parte, ad altri prodotti non vincola la valutazione nel nuovo procedimento;
  • non può attribuirsi effetto preclusivo a una decisione resa in diverso giudizio tra parti diverse.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. L’azione viene quindi respinta integralmente e la ricorrente è condannata alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell’opposizione basata sul rischio di confusione, un segno figurativo astratto che non richiami chiaramente la stessa idea veicolata dal marchio anteriore non genera confusione, anche in presenza di prodotti identici, se la somiglianza visiva è soltanto bassa e il marchio anteriore ha distintività intrinseca normale. La valutazione va fatta in modo globale, sulla base degli elementi disponibili nel procedimento amministrativo, senza vincoli derivanti da precedenti pronunce rese in controversie diverse.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione a registrazionerischio di confusionesegni figurativiproprietà intellettuale

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