Cassazione Penale, Sentenza n. 44226/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per omesso rilievo d'ufficio della prescrizione riguardante i reati contestati a De Cesare: furto con strappo (capo A, riqualificazione dell'originario delitto) ed evasione (capo D), entrambi commessi il 24/09/2012. Si deduce che, alla data del 14/12/2021, il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo si era già estinto e non sarebbero intervenute cause di sospensione o interruzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito di specificità dei motivi: il ricorrente non ha ricostruito la "sequela procedimentale" né fornito dati oggettivi (date, atti, udienze, eventuali rinvii o cause di sospensione/interruzione) necessari a dimostrare l'intervenuta prescrizione. La Corte ha precisato che il rimedio straordinario mira a correggere un errore percettivo del giudice e non sostituisce una valutazione giuridica autonoma. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per cassazione; la Corte la interpreta richiedendo il requisito di specificità dei motivi e la puntuale ricostruzione della sequenza procedimentale quando si deduca l'omesso rilievo d'ufficio della prescrizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata riguardo alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale in sede di giudizio; qui citata per indicare la procedura seguita nella trattazione scritta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per liquidare la sanzione di euro 3.000,00.
Corte EDU, "Succi e altri c. Italia" (28/10/2021)
Giurisprudenza europea richiamata come riferimento sul principio di economia delle risorse e sulla compatibilità, in termini di accesso alla giustizia, delle restrizioni procedurali che regolano i rimedi straordinari.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile quando il ricorrente dimostra con precisione i fatti e la sequenza procedimentale che giustificano la censura (date, udienze, atti che interrompono o sospendono la prescrizione).
- Una deduzione di omesso rilievo d'ufficio della prescrizione deve essere prospettata come errore percettivo del giudice (mancata considerazione di fatti/documenti), non come semplice dissenso su valutazioni giuridiche o sulla qualificazione degli atti.
- È necessario allegare elementi probatori o documentali (verbali di udienza, provvedimenti, istanze e loro epocalizzazione) che permettano a questa Corte, anche fuori dal fascicolo originario, di verificare la maturazione o la sospensione della prescrizione.
- La mancanza di specificità nella ricostruzione processuale comporta l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende; importi simili a quello qui liquidato (circa 3.000 euro) possono essere disposti quando le questioni sono meramente formali o insufficientemente provate.
- Prima di proporre un ricorso straordinario per prescrizione, occorre calcolare chiaramente il termine prescrizionale applicabile (ordinario o prolungato), indicare l'epoca di commissione del reato e dettagliare ogni atto o evento che possa aver interrotto o sospeso tale decorso.
- Se l'obiettivo è ottenere l'accertamento della prescrizione, privilegiare l'acquisizione e la produzione, già nei gradi precedenti, di documenti che attestino l'assenza di cause di sospensione o interruzione; in assenza di ciò il rimedio straordinario ha scarse probabilità di successo.
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