Sentenza n. 670/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. n. 416/2025 con ordine al Ministero dell'istruzione e del merito di dare esatta ottemperanza alla stessa sentenza, mediante il pagamento della somma residua somma lorda di € 746,94 da assoggettare a sole ritenute fiscali, senza operare sulla stessa alcuna trattenuta contributiva; con richiesta di: - disporre il pagamento degli interessi o della rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quantificati, alla data del deposito del ricorso, in € 485,69; - nominare un commissario ad acta incaricato dell'ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell'Amministrazione resistente; - fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale e inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo che aveva riconosciuto somme a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza civile, deducendo il mancato pagamento della somma residua lorda di € 746,94, da assoggettare alle sole ritenute fiscali e senza trattenute contributive, nonché degli interessi o della rivalutazione, quantificati in € 485,69 alla data del ricorso. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza azionata era stata notificata al Ministero tramite PEC il 19 giugno 2025; alla proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese nel merito. Il giudice ha ritenuto provato il mancato integrale adempimento sulla base della documentazione prodotta, del principio di non contestazione e dell'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare tutte le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della direzione competente. Ha fissato la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal titolo giudiziale, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento, oppure fino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, considerata la serialità delle inottemperanze relative alle condanne per ferie non godute.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua l'azione di ottemperanza relativa all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio di non contestazione, applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a., consente di ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
art. 2697 c.c.
Impone a chi agisce in ottemperanza di provare i fatti costitutivi del diritto azionato; nel caso concreto la ricorrente ha assolto tale onere documentando il titolo e il mancato integrale adempimento.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, senza necessità della spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato quale fondamento della domanda relativa agli interessi o alla rivalutazione sulle somme dovute; la decisione dispone comunque l'integrale pagamento delle somme liquidate dal titolo e la penalità di mora nella misura degli interessi legali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve provare il titolo giudiziale, la sua notificazione e il mancato o inesatto adempimento; una volta assolto tale onere, la mancata contestazione specifica dell'amministrazione costituita consente di ritenere provati i fatti dedotti.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima della proposizione dell'azione.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice deve ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria e può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal titolo esecutivo.
- La penalità di mora decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento, anche tardivo, del giudicato oppure, in caso di persistente inerzia, con l'acquisizione di efficacia della nomina del commissario ad acta.
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