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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18358/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2011, emesso perché una società gestiva un centro trasmissione dati per la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker con sede a Malta. La CTR aveva confermato l'accertamento, ritenendo il CTD soggetto passivo d'imposta, insieme al bookmaker estero, alla luce dell'evoluzione normativa e della giurisprudenza costituzionale e unionale. In cassazione i ricorrenti hanno proposto otto motivi: hanno contestato, in via pregiudiziale, la corretta applicazione della disciplina introdotta dalla l. n. 220/2010 e la sua equiparazione del gioco lecito al gioco illecito; hanno dedotto la violazione del TFUE e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, chiedendo rinvio pregiudiziale alla CGUE; hanno censurato la ricostruzione del presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta; hanno invocato il legittimo affidamento; hanno lamentato il mancato riconoscimento dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per le sanzioni; hanno infine contestato la condanna alle spese, poiché l'Agenzia si era difesa tramite un proprio funzionario delegato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata sull'imposta unica sulle scommesse, affermando che sussistono i presupposti soggettivi e territoriali dell'imposta sia per il titolare della ricevitoria/CTD sia per il bookmaker estero privo di concessione, in rapporto di solidarietà paritetica; che l'imposta si applica alle scommesse raccolte nel territorio italiano anche se l'operatore è stabilito all'estero; che non vi è contrasto con il diritto unionale né con il principio di affidamento; che non ricorrono i presupposti dell'obiettiva incertezza normativa per escludere le sanzioni per le annualità dal 2011; e che l'Amministrazione finanziaria ha diritto alla rifusione delle spese anche quando è difesa da propri funzionari. Sono state quindi respinte anche le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE e alla Corte costituzionale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    individua l'imposta unica sulle scommesse oggetto dell'accertamento

  • art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    richiamato per il presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, come interpretato dalla disciplina successiva

  • art. 1, commi 64 e 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220

    interpretati nel senso di rendere applicabile l'imposta anche ai rapporti e agli operatori coinvolti nelle scommesse raccolte in Italia, compresi i soggetti non concessionari

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. 3 agosto 1998, n. 288

    invocato sul presupposto territoriale dell'imposta

  • artt. 49, 52, 56 e 57 TFUE

    ritenuti non violati dalla disciplina dell'imposta unica sulle scommesse

  • art. 267 TFUE

    la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché le questioni erano già state definite da Corte costituzionale e Corte di giustizia

  • art. 56 ss. TFUE

    invocati per dedurre discriminazione e restrizioni alla prestazione di servizi, ma le censure sono state ritenute infondate

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di esimente dell'obiettiva incertezza normativa e sanzioni

  • artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamati per l'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa

  • art. 10, comma 4, l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato a sostegno dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa

  • artt. 12 e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati in relazione alla liquidazione delle spese nel processo tributario

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per la regolazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto che raccoglie le giocate nel territorio italiano e il bookmaker estero privo di concessione possono essere entrambi soggetti passivi d'imposta, in solidarietà paritetica.
  • L'imposta unica sulle scommesse si applica alle attività di raccolta di scommesse nel territorio italiano anche se l'operatore è stabilito all'estero, senza che ciò integri di per sé una restrizione discriminatoria alla libertà di prestazione dei servizi.
  • La disciplina introdotta dalla l. n. 220/2010 si applica anche ai rapporti già in essere, e non può essere esclusa invocando un generico affidamento o una qualificazione dell'imposta come sanzione.
  • Per le annualità dal 2011 non ricorre l'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni in materia di imposta unica sulle scommesse.
  • Nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria ha diritto alla rifusione delle spese anche quando sia difesa da propri funzionari o dipendenti autorizzati, con liquidazione secondo i parametri forensi e la riduzione prevista dalla disciplina speciale.
  • Le questioni già risolte in modo conforme dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia non impongono un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE o alla Corte costituzionale quando la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito i punti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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