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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07576/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite nasce da un preliminare di vendita immobiliare dichiarato nullo con precedente giudicato. Una parte ha chiesto il rilascio dell'immobile detenuto dall'altra senza titolo; la controparte ha reagito chiedendo la restituzione di somme versate a titolo di acconto/corrispettivo e il risarcimento dei danni da mancata stipula del definitivo. In appello, la Corte territoriale ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di ammissione del giuramento decisorio deferito alla controparte ai sensi dell'art. 2731 c.c., volto a provare che gli assegni prodotti costituivano quietanza delle somme ricevute come acconto sul prezzo. Il ricorrente ha sostenuto che il giudizio di merito avrebbe dovuto ammettere quel mezzo istruttorio e che la sua mancata considerazione integrasse un vizio processuale decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che il giuramento decisorio è ammissibile solo se verte su fatti decisori, dedotti tempestivamente in primo grado e rispetto ai quali sia verificabile la necessaria copertura della procura speciale quando il deferimento avvenga in appello. Nel caso concreto il ricorrente non ha indicato in modo sufficiente quando, come e dove i fatti oggetto del giuramento fossero stati dedotti nel giudizio di primo grado, né ha chiarito la sussistenza della procura speciale. Mancando tali precisazioni, la Corte non ha potuto controllare l'ammissibilità della censura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta omessa pronuncia sul giuramento decisorio può integrare un vizio censurabile solo se il mezzo istruttorio, ove esaminato, avrebbe potuto condurre a decisione diversa; tuttavia il controllo di legittimità presuppone che il ricorrente alleghi in modo specifico i fatti e le condizioni di ammissibilità del giuramento

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura è stata incardinata come nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 2731 c.c.

    richiamato quale base del giuramento decisorio deferito alla controparte

  • art. 2736 c.c.

    il giuramento decisorio fa dipendere da esso l'esito della lite

  • art. 2738 c.c.

    una volta prestato il giuramento, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario

  • art. 233 c.p.c.

    il giuramento decisorio in appello richiede atto sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nella vicenda di merito per la domanda di ripetizione dell'indebito relativa alle somme versate in esecuzione del preliminare nullo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il giuramento decisorio deve essere ammesso solo se riguarda fatti aventi carattere decisorio, cioè idonei da soli a definire uno o più capi della domanda o della domanda nel suo complesso.
  • Nel giudizio di appello il giuramento decisorio non può essere utilizzato per introdurre fatti nuovi non dedotti in primo grado, perché ciò violerebbe il divieto di nuove domande e il principio devolutivo.
  • Chi censura in cassazione il mancato esame del giuramento decisorio deve indicare specificamente quando e come i fatti oggetto del giuramento siano stati dedotti in primo grado e deve chiarire i presupposti di ammissibilità del mezzo, inclusa l'eventuale procura speciale.
  • L'omessa pronuncia sul deferimento del giuramento decisorio è rilevante solo se il mezzo, ove esaminato, avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito della controversia.
  • La valutazione sulla decisorietà della formula del giuramento appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici dell'apprezzamento compiuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContratto preliminareInadempimentoRestituzione del prezzo
RamiProcesso civileImmobiliareContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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