Cassazione Civile, Ordinanza n. 07576/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce da un preliminare di vendita immobiliare dichiarato nullo con precedente giudicato. Una parte ha chiesto il rilascio dell'immobile detenuto dall'altra senza titolo; la controparte ha reagito chiedendo la restituzione di somme versate a titolo di acconto/corrispettivo e il risarcimento dei danni da mancata stipula del definitivo. In appello, la Corte territoriale ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di ammissione del giuramento decisorio deferito alla controparte ai sensi dell'art. 2731 c.c., volto a provare che gli assegni prodotti costituivano quietanza delle somme ricevute come acconto sul prezzo. Il ricorrente ha sostenuto che il giudizio di merito avrebbe dovuto ammettere quel mezzo istruttorio e che la sua mancata considerazione integrasse un vizio processuale decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che il giuramento decisorio è ammissibile solo se verte su fatti decisori, dedotti tempestivamente in primo grado e rispetto ai quali sia verificabile la necessaria copertura della procura speciale quando il deferimento avvenga in appello. Nel caso concreto il ricorrente non ha indicato in modo sufficiente quando, come e dove i fatti oggetto del giuramento fossero stati dedotti nel giudizio di primo grado, né ha chiarito la sussistenza della procura speciale. Mancando tali precisazioni, la Corte non ha potuto controllare l'ammissibilità della censura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la dedotta omessa pronuncia sul giuramento decisorio può integrare un vizio censurabile solo se il mezzo istruttorio, ove esaminato, avrebbe potuto condurre a decisione diversa; tuttavia il controllo di legittimità presuppone che il ricorrente alleghi in modo specifico i fatti e le condizioni di ammissibilità del giuramento
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la censura è stata incardinata come nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 2731 c.c.
richiamato quale base del giuramento decisorio deferito alla controparte
art. 2736 c.c.
il giuramento decisorio fa dipendere da esso l'esito della lite
art. 2738 c.c.
una volta prestato il giuramento, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario
art. 233 c.p.c.
il giuramento decisorio in appello richiede atto sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale
art. 2033 c.c.
richiamato nella vicenda di merito per la domanda di ripetizione dell'indebito relativa alle somme versate in esecuzione del preliminare nullo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il giuramento decisorio deve essere ammesso solo se riguarda fatti aventi carattere decisorio, cioè idonei da soli a definire uno o più capi della domanda o della domanda nel suo complesso.
- Nel giudizio di appello il giuramento decisorio non può essere utilizzato per introdurre fatti nuovi non dedotti in primo grado, perché ciò violerebbe il divieto di nuove domande e il principio devolutivo.
- Chi censura in cassazione il mancato esame del giuramento decisorio deve indicare specificamente quando e come i fatti oggetto del giuramento siano stati dedotti in primo grado e deve chiarire i presupposti di ammissibilità del mezzo, inclusa l'eventuale procura speciale.
- L'omessa pronuncia sul deferimento del giuramento decisorio è rilevante solo se il mezzo, ove esaminato, avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito della controversia.
- La valutazione sulla decisorietà della formula del giuramento appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici dell'apprezzamento compiuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →