Sentenza del 27/02/2020 n. 274 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TIA relativo all'anno 2011. La società contestava: 1) la nullità della rilevazione aerofotogrammetrica e del sopralluogo per mancanza di preavviso e di preventiva autorizzazione del Sindaco; 2) l'illegittimità della tassazione di determinate superfici che, secondo la ricorrente, non erano idonee a produrre rifiuti urbani o assimilati perché utilizzate per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili e avrebbero dovuto essere esentate o soggette a riduzione (autosmaltimento dei rifiuti speciali). La controversia riguarda anche l'onere probatorio e la rilevanza di documentazione presentata (es. MUD) e di variazioni denunciate successivamente al periodo impositivo.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Firenze ha respinto integralmente l'appello della M. Srl. Ha ritenuto infondata la doglianza sul procedimento di rilevazione: la mancanza di preventiva autorizzazione del Sindaco e del preavviso al contribuente nella fase iniziale di accertamento non determina la nullità dell'accertamento, secondo consolidata giurisprudenza. Quanto al secondo motivo, la società non ha fornito la prova che i rifiuti prodotti nelle aree contestate fossero speciali non assimilabili; la documentazione allegata (compresi i MUD) è ritenuta insufficiente a provare l'esenzione o la riduzione. Conseguentemente è stata confermata la sentenza di primo grado (che già aveva accolto parzialmente la domanda solo sul profilo IVA) e l'appellante è stata condannata a rifondere le spese del grado di appello, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Cassazione civile, sez. trib., sentenze
n. 13230/2009, n. 15713/2009, n. 4568/2010, n. 7341/2012, n. 7342/2012, n. 627/2012, n. 7384/2019, Cass. Civ., sez. V n. 21581/2016; n. 17622/2016
Giurisprudenza consolidata secondo cui la mancanza della preventiva autorizzazione del Sindaco per il sopralluogo e l'assenza di preavviso al contribuente nella fase iniziale di rilevazione non comportano, di per sé, la nullità dell'accertamento; inoltre l'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione della tassa grava sul contribuente.
Massime di principio
- La mancata comunicazione preventiva del sopralluogo o l'assenza di autorizzazione sindacale, nella fase iniziale di accertamento, non determinano automaticamente la nullità dell'accertamento tributario: tali vizi procedurali non sono sanzionati da norme che ne dispongano la nullità.
- Il contribuente che invoca l'esenzione o la riduzione della tassa sui rifiuti per superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili ha l'onere probatorio di dimostrare concretamente tale situazione; dichiarazioni generiche e la sola produzione dei MUD non sono normalmente sufficienti.
- Le denunce di variazione presentate successivamente al periodo impositivo (es. nel 2012 per l'anno 2011) non incidono sui tributi dovuti per l'anno precedente, a meno che non siano accompagnate da prova idonea della modificazione dello stato di fatto riferibile al periodo contestato.
- In giudizio tributario la mancata produzione di elementi probatori essenziali porta al rigetto dell'eccezione del contribuente e alla conferma dell'accertamento; le spese seguono la soccombenza.
- È strategico per il contribuente documentare in modo puntuale la natura qualitativa e quantitativa dei rifiuti e le modalità di gestione (evidenze di autosmaltimento, contratti con terzi, certificazioni analitiche) onde reggere la richiesta di esclusione o riduzione dell'imponibile.
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