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Sentenza

Sentenza del 27/02/2020 n. 274 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento TIA relativo all'anno 2011. La società contestava: 1) la nullità della rilevazione aerofotogrammetrica e del sopralluogo per mancanza di preavviso e di preventiva autorizzazione del Sindaco; 2) l'illegittimità della tassazione di determinate superfici che, secondo la ricorrente, non erano idonee a produrre rifiuti urbani o assimilati perché utilizzate per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili e avrebbero dovuto essere esentate o soggette a riduzione (autosmaltimento dei rifiuti speciali). La controversia riguarda anche l'onere probatorio e la rilevanza di documentazione presentata (es. MUD) e di variazioni denunciate successivamente al periodo impositivo.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Firenze ha respinto integralmente l'appello della M. Srl. Ha ritenuto infondata la doglianza sul procedimento di rilevazione: la mancanza di preventiva autorizzazione del Sindaco e del preavviso al contribuente nella fase iniziale di accertamento non determina la nullità dell'accertamento, secondo consolidata giurisprudenza. Quanto al secondo motivo, la società non ha fornito la prova che i rifiuti prodotti nelle aree contestate fossero speciali non assimilabili; la documentazione allegata (compresi i MUD) è ritenuta insufficiente a provare l'esenzione o la riduzione. Conseguentemente è stata confermata la sentenza di primo grado (che già aveva accolto parzialmente la domanda solo sul profilo IVA) e l'appellante è stata condannata a rifondere le spese del grado di appello, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sez. trib., sentenze

    n. 13230/2009, n. 15713/2009, n. 4568/2010, n. 7341/2012, n. 7342/2012, n. 627/2012, n. 7384/2019, Cass. Civ., sez. V n. 21581/2016; n. 17622/2016

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la mancanza della preventiva autorizzazione del Sindaco per il sopralluogo e l'assenza di preavviso al contribuente nella fase iniziale di rilevazione non comportano, di per sé, la nullità dell'accertamento; inoltre l'onere della prova circa l'esistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione della tassa grava sul contribuente.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione preventiva del sopralluogo o l'assenza di autorizzazione sindacale, nella fase iniziale di accertamento, non determinano automaticamente la nullità dell'accertamento tributario: tali vizi procedurali non sono sanzionati da norme che ne dispongano la nullità.
  • Il contribuente che invoca l'esenzione o la riduzione della tassa sui rifiuti per superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili ha l'onere probatorio di dimostrare concretamente tale situazione; dichiarazioni generiche e la sola produzione dei MUD non sono normalmente sufficienti.
  • Le denunce di variazione presentate successivamente al periodo impositivo (es. nel 2012 per l'anno 2011) non incidono sui tributi dovuti per l'anno precedente, a meno che non siano accompagnate da prova idonea della modificazione dello stato di fatto riferibile al periodo contestato.
  • In giudizio tributario la mancata produzione di elementi probatori essenziali porta al rigetto dell'eccezione del contribuente e alla conferma dell'accertamento; le spese seguono la soccombenza.
  • È strategico per il contribuente documentare in modo puntuale la natura qualitativa e quantitativa dei rifiuti e le modalità di gestione (evidenze di autosmaltimento, contratti con terzi, certificazioni analitiche) onde reggere la richiesta di esclusione o riduzione dell'imponibile.

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