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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17366/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta per ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere; il ricorso contestava in particolare l'attribuzione al ricorrente del ruolo di "organizzatore" nell'ambito del reato di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo violazione di legge e censurando il fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente valutato l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del GIP

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di riesame per carenza di interesse, perché l'esclusione della circostanza aggravante relativa al ruolo di "organizzatore" non avrebbe prodotto per il ricorrente alcun vantaggio pratico: la mera partecipazione al sodalizio sarebbe comunque sufficiente a fondare la presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., con la stessa durata del termine di fase. Inoltre la difesa non ha devoluto al giudice del riesame doglianze sul merito (fatti, fonti di prova, valutazioni) tali da consentire alla Corte di Cassazione di sindacare quelle questioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte precisa che la decisione, per la sua natura "in rito", non impedisce che il ruolo di organizzatore sia nuovamente discusso in presenza di profili di novità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma penale incriminatrice dell'associazione di tipo mafioso; nel caso è stata contestata la partecipazione con il ruolo di capo/organizzatore

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie (presunzione che può giustificare la misura custodiale); la Corte ha ritenuto che la mera partecipazione al sodalizio sia sufficiente a fondare tale presunzione indipendentemente dal ruolo svolto

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Disciplina la devoluzione al giudice del riesame: pur essendo il giudizio pienamente devolutivo, l'onere dell'impugnante è di specificare le doglianze sul merito per provocare una decisione motivata su fatti e prove

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse all'impugnazione (concretezza e attualità), richiamato dalla Corte per valutare la inammissibilità per carenza di interesse

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del giudizio di cassazione in materia penale: la Corte non può sindacare fatti e prove se non sono stati precedentemente devoluti e adeguatamente discussi

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Predisposizione della requisitoria scritta del Procuratore Generale ai sensi della norma (richiamata nella fase di discussione)

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare la parte deve dimostrare un interesse concreto e attuale: l'impugnazione è ammissibile solo se è idonea a produrre un vantaggio pratico (es. revoca o attenuazione della misura, riduzione della durata).
  • L'esclusione di una circostanza aggravante (es. il ruolo di "organizzatore") non determina automaticamente interesse ad impugnare se, anche senza quella qualificazione, la stessa misura cautelare rimarrebbe giustificata (ad esempio per la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.).
  • Nel rito del riesame, nonostante la natura devolutiva, la difesa ha l'onere di devolvere specifiche doglianze su fatti, fonti di prova e loro valutazione; l'assenza di devoluzione rende inammissibili censure successive in Cassazione per carenza di cognizione di fatto.
  • La Corte di legittimità non può essere chiamata a decidere su nuovi elementi di fatto o su questioni non dedotte e documentate in sede di riesame: occorre predisporre e documentare compiutamente le censure già in quella sede.
  • Una pronuncia che rigetta il ricorso "in rito" non preclude la possibilità di rimettere la questione in discussione se emergono profili di novità o nuovi elementi che incidano concretamente sull'interesse all'impugnazione.

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