Cassazione Penale, Sentenza n. 3201/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di secondo grado ottenuta a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. con censure multiple: vizio di motivazione e, soprattutto, la violazione della legge penale in conseguenza della novella operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma 'Cartabia') che ha reso il reato di furto punibile a querela della persona offesa, deducendo che per numerosi capi di furto non risulterebbe la querela della persona offesa e quindi sarebbe venuta meno la condizione di procedibilità; in alcuni casi si allegava anche la mancanza della volontà punitiva nella querela o querela orale non idonea. È stato inoltre dedotto in parte vizio di motivazione e la richiesta di rideterminazione delle pene e di annullamento delle statuizioni civili e della confisca per sproporzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi dedotti, ma ha ritenuto fondati i ricorsi limitatamente ai reati di furto aggravato (elencati nei capi 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 44, 52, 56, 58, 64, 68, 70, 76, 80, 86, 90, 92, 98, 106, 108, 110, 114, 120, 123, 133, 137) per i quali, a seguito della novella normativa, manca la condizione di procedibilità per assenza di querela. Per tali capi la sentenza impugnata è annullata senza rinvio; inoltre la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per la determinazione della pena. Per il resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili per essere manifestamente infondati o non impugnabili in questa sede (anche per limiti del concordato ex art. 599-bis). La Corte ha altresì chiarito che la costituzione di parte civile integra, ove presente e non revocata, la manifestazione di volontà della persona offesa ai fini della procedibilità; ha ritenuto priva di efficacia la rinuncia all'impugnazione compiuta senza procura speciale. Infine gli imputati sono stati condannati in solido a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute da Unicredit S.p.A. per euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regime del concordato in appello: la sentenza emessa su richiesta ex art. 599-bis può essere impugnata in Cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; doglianze su motivi rinunciati o su determinate valutazioni della pena sono inammissibili se non sfociano in illegittimità della sanzione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma)
art. 2, comma 1, lett. i)
Ha novellato l'art. 624 cod. pen. rendendo il furto punibile a querela della persona offesa salvo alcuni casi tassativi; la Corte ha ritenuto che la novella sia rilevante per i processi conclusi con concordato e che l'assenza di querela renda improcedibili i reati mutati a querela.
art. 624 cod. pen. (comma 3, testo novellato)
Secondo il testo richiamato, il reato di furto è, in via generale, procedibile a querela della persona offesa, salvo eccezioni; la Cassazione ha applicato questa nuova disciplina ai capi per i quali non risultava querela e ha annullato le relative condanne.
art. 85 d.lgs. 150/2022
Riguarda i termini e gli effetti della costituzione di parte civile/querela: la Corte ha ritenuto che la costituzione di parte civile non revocata possa valere quale manifestazione di volontà punitiva della persona offesa ai fini della procedibilità per i reati divenuti querelabili.
art. 625 cod. pen.
Richiamato per le circostanze che fanno venir meno la procedibilità a querela (numeri indicati nella norma); la Corte ha ricordato le eccezioni previste dalla norma novellata che mantengono la procedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- Dopo la riforma (d.lgs. 150/2022) il reato di furto è in linea generale procedibile solo a querela: se in un processo non risulta la querela per i capi divenuti querelabili la relativa condanna può essere annullata per improcedibilità.
- La costituzione di parte civile non revocata può integrare la manifestazione di volontà della persona offesa ai fini della procedibilità per i reati divenuti querelabili; va quindi verificato negli atti se la parte civile si sia costituita tempestivamente e non abbia revocato.
- I ricorsi avverso sentenze pronunciate su concordato ex art. 599-bis sono ammissibili solo per limitate questioni (formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero, difformità del contenuto della pronuncia), pertanto molte censure sulla motivazione o sulla determinazione della pena risultano inammissibili in Cassazione salvo che non configurino illegittimità della sanzione.
- La rinuncia all'impugnazione effettuata dal difensore richiede procura speciale se riguarda l'impugnazione in sé; senza tale procura la rinuncia è efficace soltanto rispetto a singoli motivi e non può estinguere diritti della parte civile o precludere accertamenti sulla procedibilità.
- Se l'annullamento riguarda solo taluni capi per improcedibilità, la decisione penale può essere annullata limitatamente a quei capi senza perdere efficacia per il resto e, se necessario, disporre la riformulazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per la determinazione della pena.
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