Sentenza del 16/10/2015 n. 4478 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo - Ricorso - Sottoscrizione nell'originale depositato in Commissione - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente che l'originale del ricorso depositato in Commissione contenesse la procura alle liti, anche se la copia notificata all'Ufficio risultava sottoscritta dal solo difensore. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del d.lgs. 546/1992, la procura a margine dell'atto consente di ritenere validamente conferito l'incarico e di escludere il difetto di sottoscrizione del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità formale del ricorso tributario, contestata sotto il profilo della sottoscrizione. In particolare, si sosteneva che la copia del ricorso notificata all'Ufficio fosse sottoscritta soltanto dal difensore e che, pertanto, mancasse una valida sottoscrizione del ricorrente. La questione era se tale carenza potesse essere esclusa quando la procura alle liti, contenente l'indicazione dell'incarico conferito al difensore, fosse inserita nell'originale del ricorso depositato presso la Commissione tributaria.
Norme richiamate
Articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La copia del ricorso notificata all'Ufficio può essere sottoscritta dal solo difensore e può contenere l'indicazione dell'incarico nella procura a margine dell'atto.
La validità formale del ricorso non è compromessa dalla sottoscrizione del solo difensore nella copia notificata all'Ufficio, purché la procura alle liti risulti dall'originale del ricorso depositato presso la Commissione tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la copia del ricorso notificata all'Amministrazione può essere sottoscritta dal solo difensore quando l'originale depositato presso il giudice contiene una procura alle liti valida.
- La procura inserita a margine dell'originale del ricorso può integrare l'indicazione dell'incarico difensivo e impedire che venga dichiarato il difetto di sottoscrizione.
- Le irregolarità formali della copia notificata devono essere valutate considerando anche il contenuto dell'originale depositato in giudizio, evitando il formalismo quando la volontà di conferire l'incarico e la difesa tecnica risultano comunque certe.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, è comunque opportuno che sia il ricorso originale sia la copia notificata riportino chiaramente la sottoscrizione del difensore e la procura alle liti.
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