Sentenza n. 8841/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta, presentata nel settembre 2025, di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente era già in possesso del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la carenza di una procura alle liti idonea a produrre effetti in Italia e, nel merito, ha invocato la perdurante sospensione del nulla osta prevista dall’art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla procura, rilevando che il ricorrente aveva prodotto una procura rilasciata in Pakistan, autenticata da un notaio locale e munita di apostille. Nel merito, il Collegio ha affermato che l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo di provvedere e il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento. Tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti perché il ricorrente aveva chiesto l’appuntamento già nel settembre 2025 e disponeva del nulla osta, mentre la sospensione prevista dal d.l. 145/2024 non poteva protrarsi indefinitamente: l’amministrazione competente doveva risolvere la situazione entro un termine ragionevole, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica. Il ricorso è stato quindi accolto e il Ministero, per l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, è stato condannato a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter legale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto
L’azione avverso il silenzio è accolta quando sussistono un obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio, previa audizione delle parti, con sentenza in forma semplificata.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024
la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato
La sospensione prevista dalla disposizione non può protrarsi indefinitamente e deve essere risolta dall’amministrazione competente entro un termine ragionevole.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone sia l’esistenza di uno specifico obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento sia il decorso del termine previsto per la sua conclusione senza l’adozione di un provvedimento.
- La sospensione di un procedimento amministrativo prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un periodo ragionevole, l’amministrazione competente deve definire la situazione, eventualmente previa sollecitazione dell’ufficio o della sede amministrativa interessata.
- In presenza di un nulla osta al lavoro subordinato e di una richiesta tempestiva di formalizzazione della domanda di visto, l’amministrazione diplomatica non può omettere sine die la convocazione dell’interessato, ma deve procedere entro un termine ragionevole.
- Una procura rilasciata all’estero, autenticata da un notaio locale e munita di apostille, è idonea a superare l’eccezione relativa alla sua utilizzabilità nel processo amministrativo italiano.
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