Cassazione Penale, Sentenza n. 33374/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha affermato che l'assistenza prestata da persona cancellata dall'albo equivale a mancanza di difesa tecnica e configura nullità assoluta e insanabile degli atti processuali. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello e quella del Tribunale (15/12/2021) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Navarra era stato condannato in rito abbreviato per detenzione ai fini di spaccio di diverse sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, marijuana). Il ricorrente ha impugnato sostenendo, tra l'altro, che nelle fasi iniziali (convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) era stato assistito da un difensore risultante poi cancellato dall'albo (Avv. Marco Spadaro), quindi privo del requisito dell'iscrizione professionale; tale circostanza, secondo il ricorrente, integri la nullità assoluta e insanabile degli atti per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 co.1 c.p.p. (e dell'art. 27 Cost.), rendendo invalide le sentenze di primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))
La nullità riferita alla mancanza o invalidità della difesa tecnica rientra tra le nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado; la presenza di un difensore non iscritto nell'albo equivale all'assenza di difesa.
art. 179 co. 1 cod. proc. pen.
Conferma che la nullità di cui all'art.178 lett. c) è assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (art. 73 co. 1 e 4; art. 73 co.5; art.74 co.6; art.14)
Norme del testo unico sugli stupefacenti utilizzate per la qualificazione dei reati e per la valutazione della fattispecie rispetto ai limiti quantitativi e alla possibile configurazione del fatto di lieve entità (secondo motivo di ricorso, tuttavia non deciso per essere assorbito dal primo).
R.D.L. n. 11578 del 1933 (art. 1) e legge di conversione 36/1934
Stabilisce che per esercitare la professione forense è necessaria l'iscrizione all'albo professionale; la mancanza di tale requisito invalida l'esercizio della difesa.
art. 27 Cost.
Riferimento costituzionale alla tutela dei diritti della difesa; utilizzato dal ricorrente per sottolineare la gravità della mancanza di difesa tecnica valida.
Massime di principio
- L'assistenza tecnica dell'imputato è valida solo se fornita da soggetto iscritto all'albo: la difesa prestata da persona cancellata o sospesa comporta nullità assoluta e insanabile degli atti processuali.
- La nullità per difesa inesistente è rilevabile in ogni stato e grado e può determinare l'annullamento anche delle sentenze di merito e di appello; la scoperta della cancellazione dopo lo svolgimento dell'udienza non sanifica gli atti precedenti.
- Se la nullità assoluta è accertata, la Corte di Cassazione annulla le decisioni e, se necessario, rinvia per nuovo giudizio al giudice competente per la celebrazione regolare del processo con difesa valida.
- La regolarità della rappresentanza tecnica nelle fasi più delicate (convalida dell'arresto, direttissima, riti abbreviati) è particolarmente rilevante: la presenza di un difensore regolarmente abilitato è condizione di validità delle relative udienze.
- Motivi di merito (es. qualificazione ex art.73 co.5 D.P.R. 309/90 o valutazione del fatto di lieve entità) possono rimanere inevasi quando un vizio processuale fondamentale (come la nullità della difesa) assorbe la decisione della Corte superiore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33363/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33365/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33366/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33367/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33369/2023 del 31/07/2023
- Sentenza penale · 31 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33371/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →