Sentenza n. 1224/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulle istanze di cessazione degli effetti di sanzioni disciplinari di corpo e sulla richiesta di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri su istanze, presentate negli anni 2011, 2016, 2021 e 2025, volte alla cessazione degli effetti di sanzioni disciplinari di corpo ai sensi dell'art. 1369 d.lgs. 66/2010, con declaratoria dell'obbligo di provvedere, eventuale nomina di un commissario ad acta e risarcimento del danno da ritardo. Ha inoltre impugnato il silenzio formatosi sulla richiesta di accesso agli atti dell'8 settembre 2025. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dell'art. 10-bis l. 241/1990, dell'art. 3 Cost., dell'art. 97 Cost., dell'art. 1369 d.lgs. 66/2010 e della circolare applicativa del 2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e ingiustizia manifesta. L'amministrazione ha eccepito il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del CGARS n. 174/2026, relativo alle istanze fino al 2016; ha sostenuto che le istanze del 2021 e del 2025 non imponessero un obbligo di provvedere, poiché il beneficio sarebbe richiedibile soltanto dal personale in servizio attivo e il ricorrente era stato collocato in congedo assoluto dal 21 agosto 2018. Ha inoltre dedotto che la richiesta di accesso era stata accolta con provvedimento del 12 gennaio 2026, ma che il ricorrente non aveva pagato i diritti di ricerca e visura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda relativa al silenzio. Ha ritenuto coperto dal giudicato della sentenza CGARS n. 174/2026 lo scrutinio delle istanze presentate fino al 2016, con conseguente violazione del divieto di bis in idem. Ha inoltre condiviso la tesi secondo cui, poiché il ricorrente era stato collocato in congedo assoluto dal 21 agosto 2018 e la circolare ministeriale del 26 settembre 2014 riservava il beneficio della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo ai militari in servizio attivo, le istanze del 2021 e del 2025 non determinavano alcun obbligo di provvedere. La sentenza non definisce invece la domanda risarcitoria: il giudice ha disposto la conversione del rito, poiché essa è soggetta al rito ordinario di cognizione, e ha rimesso la causa sul ruolo ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a., rinviando anche la regolazione delle spese alla definizione integrale della controversia.
Norme richiamate
art. 1369 d.lgs. 66/2010
Disciplina l'istituto della cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, invocato dal ricorrente.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Invocati dal ricorrente a fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e di provvedere sulle istanze.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative nel procedimento.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Richiamato con riferimento al silenzio formatosi sulla richiesta di accesso agli atti.
art. 117, comma 6, c.p.a.
Consente, in presenza di una domanda risarcitoria proposta con il ricorso avverso il silenzio, la conversione del rito e la prosecuzione della causa nelle forme del rito ordinario.
Circolare Ministeriale n. M_D GMIL 1172594 del 26.09.2014
Secondo la decisione, prescrive che il beneficio della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo possa essere richiesto soltanto dai militari in servizio attivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La proposizione di una nuova domanda relativa a istanze già esaminate con sentenza passata in giudicato viola il divieto di bis in idem e determina l'inammissibilità della domanda, anche quando essa sia formulata come azione avverso il silenzio.
- Quando la disciplina applicabile riserva un beneficio amministrativo ai soli appartenenti in servizio attivo, il soggetto collocato in congedo assoluto non può fondare sulle successive istanze relative a quel beneficio un obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo proposta con l'azione avverso il silenzio è soggetta al rito ordinario di cognizione; il giudice deve pertanto convertire il rito e rimettere la causa sul ruolo ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a.
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