Cassazione Penale, Ordinanza n. 17394/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, deducendo due censure. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., sostenendo un difetto o una palese illogicità della motivazione sulla sua integrazione. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., contestando il diniego delle attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento punitivo applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della Corte territoriale dava conto in modo adeguato della sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché attinente al trattamento sanzionatorio, a fronte di una motivazione non illogica e di un adeguato esame delle deduzioni difensive sulle ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 c.p.
L'aggravante è ritenuta correttamente integrata quando la sentenza di merito la motiva in modo adeguato e non manifestamente illogico; in sede di legittimità non è sufficiente dedurre un generico difetto di motivazione non riscontrabile nel provvedimento impugnato.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da un esame delle deduzioni difensive, non è censurabile in cassazione; la doglianza è inammissibile quando si risolve in una contestazione del trattamento punitivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrono i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una contestazione meramente assertiva del vizio di motivazione, senza evidenziare reali lacune o illogicità emergenti dal provvedimento impugnato.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando dia conto in modo adeguato e non manifestamente illogico degli elementi costitutivi dell'aggravante contestata.
- Le censure sulle attenuanti generiche sono inammissibili se attengono, in sostanza, al trattamento sanzionatorio e il giudice di merito ha già espresso una motivazione sufficiente e coerente sulle ragioni del diniego.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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