Sentenza n. 754/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto di addebito -OMISSIS- del 29 aprile 2024, notificato in data 29 maggio 2024, con il quale il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” decretava “[...] l’imputazione della predetta somma complessiva di €.2.306,93 (duemilatrecentosei/93), corrispondente al danno erariale subito dall’Amministrazione Militare, a carico del Maggiore -OMISSIS--OMISSIS- [...]”; - della nota nr. -OMISSIS- di Prot.llo del 17 maggio 2024, notificata in data 29 maggio 2024, con il quale il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” - Servizio Amministrativo, in ottemperanza al citato decreto di addebito, invitava il Maggiore -OMISSIS- a pagare la somma di € 2.306,93 entro trenta giorni dalla notifica, contemporaneamente costituendolo in mora; - del prospetto riepilogativo per gli anni 2015 e 2016 del debito residuo oneri accessori alloggio di servizio Arma Carabinieri – Torre C – Scala F – piano 3° - int.06 assegnato al Magg. Ris. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto e/o conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di addebito e conseguenti atti di messa in mora relativi all’imputazione di oneri condominiali per l’alloggio di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui gli era stato addebitato l’importo di euro 2.306,93, relativo a oneri condominiali maturati nel periodo dal 1° febbraio 2015 al 18 dicembre 2016 per l’alloggio di servizio assegnato in connessione all’incarico di comandante di stazione. Ha dedotto la violazione dell’art. 295 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 363 e 367 del d.P.R. n. 90/2010, sostenendo che l’alloggio connesso all’incarico fosse gratuito e che tale gratuità comprendesse anche gli oneri condominiali e le altre spese di utilizzazione dell’immobile. L’addebito traeva origine dalla ricostruzione contabile effettuata dall’Amministrazione dopo una pronuncia del giudice ordinario relativa agli oneri condominiali degli alloggi di servizio concessi al personale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che al comandante di stazione spetta un alloggio gratuito connesso all’espletamento dell’incarico, ma ha precisato che la gratuità riguarda il canone di locazione e non si estende alle spese individuali e variabili derivanti dall’occupazione dell’immobile. In particolare, l’art. 367, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 pone a carico degli utenti gli oneri per le piccole riparazioni, i consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento e gas, nonché le spese per i danni causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell’alloggio; tale disciplina è coerente con l’art. 9 della l. n. 392/1978. Gli oneri condominiali relativi ai servizi divisibili e all’uso individuale dell’alloggio, quantificati nell’atto impugnato, erano quindi dovuti dal ricorrente. Una diversa interpretazione, comportante una gratuità “all inclusive”, trasferirebbe sull’Amministrazione spese non preventivabili derivanti dall’uso individuale dell’immobile e sarebbe incompatibile con il buon andamento amministrativo. Spese compensate per l’esiguo valore della controversia.
Norme richiamate
art. 295 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato dal ricorrente quale disposizione che, secondo la sua prospettazione, avrebbe imposto di considerare gratuito l’alloggio di servizio anche quanto agli oneri contestati; la tesi non è stata accolta.
art. 296 d.lgs. n. 66/2010
sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese […] per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell’alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell’alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione
Richiamato nella sentenza del giudice ordinario descritta nel provvedimento, costituisce un ulteriore fondamento della riferibilità al concessionario degli oneri relativi ai servizi divisibili e alle spese condominiali connesse all’uso dell’alloggio.
art. 363 d.P.R. n. 90/2010
Richiamato dal ricorrente a sostegno della gratuità dell’alloggio; la censura non è stata accolta.
art. 367, comma 1, d.P.R. n. 90/2010
sono a carico degli utenti gli oneri per le piccole riparazioni di cui all’articolo 1609 del codice civile, per il consumo dell'acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del gas, nonché le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell’alloggio
La disposizione pone direttamente a carico dell’utente le spese individuali e variabili connesse all’uso dell’alloggio, anche quando l’alloggio sia gratuito quanto al canone di locazione.
art. 367, comma 2, d.P.R. n. 90/2010
Richiamato come disciplina analoga a quella dell’art. 9 della l. n. 392/1978, in relazione alla ripartizione degli oneri di manutenzione e delle spese dell’alloggio.
art. 9 l. n. 392/1978
La disciplina degli oneri accessori è utilizzata come parametro interpretativo coerente con l’art. 367 del d.P.R. n. 90/2010: gli oneri non riconducibili alla straordinaria manutenzione gravano sul conduttore o utilizzatore.
Massime di principio
- La gratuità dell’alloggio di servizio connesso all’espletamento di un incarico pubblico riguarda il canone di locazione, salvo diversa ed espressa previsione normativa, e non comprende automaticamente tutte le spese derivanti dall’uso dell’immobile.
- Gli oneri individuali e variabili connessi all’occupazione di un alloggio di servizio, inclusi i consumi e le spese condominiali relative a servizi divisibili o all’uso dell’unità abitativa, restano a carico dell’utente secondo la disciplina speciale applicabile.
- L’interpretazione secondo cui un alloggio di servizio gratuito sarebbe integralmente privo di qualsiasi onere trasferirebbe sull’Amministrazione costi non preventivabili derivanti dall’uso individuale dell’immobile e non è coerente con il principio di buon andamento.
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