Sentenza n. 2428/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 858/2024 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione lavoro, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per le annualità indicate nella pronuncia, ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato. Il Ministero non si è costituito. Prima della decisione, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il giudicato era stato eseguito, chiedendo comunque la condanna del Ministero alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, al momento della trattazione, la sentenza posta in esecuzione risultava già adempiuta e non permaneva quindi un interesse attuale all’azione di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in 500 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l’adempimento era intervenuto solo dopo la notifica del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
500,00 euro per ciascun anno scolastico documentato in ricorso
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e non residuano ulteriori attività esecutive da compiere.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, l’improcedibilità della domanda non impedisce di porre a suo carico le spese del giudizio, poiché la sopravvenienza che elimina l’interesse all’azione è riconducibile alla condotta tenuta dall’amministrazione.
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