Cassazione Penale, Sentenza n. 20939/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la nullità della decisione resa in sua assenza per legittimo e assoluto impedimento a comparire, essendo sopravvenuta la sua detenzione in carcere (o comunque la permanenza in stato di restrizione) rispetto all'udienza di primo grado. Il difensore aveva comunicato tale stato al giudice procedente, e il verbale di udienza indicava che l'imputato era detenuto per altra causa; perciò la mancata comparizione non poteva essere ricondotta a rinuncia volontaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite, sent. n. 7635/2021 e precedenti), ha affermato che la restrizione della libertà personale, se nota al giudice, costituisce impedimento legittimo che impone al giudice l'obbligo di adottare d'ufficio i provvedimenti necessari per assicurare la partecipazione dell'imputato (es. traduzione) o, in difetto, di rinviare l'udienza. La mancata verifica e la mancata adozione di tali provvedimenti ha determinato una nullità assoluta insanabile che ha riverberato i suoi effetti anche sulla sentenza d'appello. Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
L'errore o la nullità intervenuta in primo grado può riverberarsi sulle decisioni successive; la Corte ha utilizzato questa norma per affermare che la nullità assoluta del processo di primo grado invalida anche il giudizio di appello.
Sezioni Unite, sent. n. 7635/2021 (Costantino)
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806
Principio chiave: la restrizione della libertà personale, se comunicata o nota al giudice, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al giudice di esercitare d'ufficio i poteri necessari per assicurare la partecipazione dell'imputato; l'assenza non può essere assimilata automaticamente a rinuncia se esiste conoscenza dell'impedimento.
Sezioni Unite, sent. n. 35399/2010 (F.)
Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836
Conferma che la mancata adozione da parte del giudice dei provvedimenti necessari per rimuovere l'impedimento dell'imputato integra una nullità assoluta e insanabile.
Massime di principio
- Se il giudice ha conoscenza, anche indiretta o tramite comunicazione del difensore, della restrizione della libertà personale dell'imputato, l'assenza non può essere automaticamente considerata rinuncia: il giudice deve verificare e provvedere per assicurare la partecipazione (es. traduzione) o rinviare l'udienza.
- La responsabilità di attivarsi non ricade esclusivamente sull'imputato: non è fatto a carico dell'imputato l'onere di chiedere al magistrato di sorveglianza l'autorizzazione per allontanarsi; il giudice che procede deve esercitare d'ufficio i poteri necessari.
- La mancata verifica e la mancata adozione dei provvedimenti a tutela della partecipazione dell'imputato determinano una nullità assoluta che può invalidare anche i giudizi successivi, con conseguente annullamento e rinvio al primo giudice.
- La semplice indicazione nel verbale di una precedente detenzione o la comunicazione del difensore sulla sopravvenuta restrizione assumono rilievo se il giudice ne era a conoscenza: occorre che la conoscenza sia dimostrabile o risultante dagli atti per attivare gli obblighi del giudice.
- In casi analoghi, difensori e pubblici ministeri possono chiedere l'annullamento quando risulti che il procedimento si è svolto senza che il tribunale abbia adempiuto agli obblighi di verifica e di traduzione del detenuto non rinunciante.
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