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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 152/2021.

Giustizia amministrativa202108503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata, Sez. I, n. 152/2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di appello relativo alla sentenza del TAR Basilicata n. 152/2021, il Consiglio di Stato aveva già disposto, con ordinanza collegiale, approfondimenti istruttori mediante verificazione tecnica, nominando quale verificatore il direttore del Dipartimento di ingegneria energetica dell'Università di Bologna, con facoltà di subdelega. Il verificatore aveva chiesto di avvalersi della collaborazione di una docente esperta nelle tematiche relative alla normativa sul trattamento dei rifiuti e alla qualità dell'aria e di ottenere un'ulteriore proroga del termine per il completamento della verificazione. La società appellante aveva chiesto che l'istanza fosse decisa senza preventiva discussione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente l'istanza del verificatore. Ha autorizzato il verificatore ad avvalersi della collaborazione della professoressa indicata, in ragione della sua specifica competenza sulle tematiche del trattamento dei rifiuti e della qualità dell'aria, e ha concesso un'ulteriore proroga di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine precedentemente assegnato. Il Collegio ha inoltre disposto che, dopo il deposito della relazione di verificazione, il fascicolo sia sottoposto al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di discussione. L'ordinanza non decide il merito dell'appello né conferma o riforma la sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale norma concernente i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della verificazione nel processo amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nel quadro della disciplina degli ausiliari e degli accertamenti tecnici nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il giudice può autorizzare il verificatore ad avvalersi della collaborazione di un esperto dotato di competenze specialistiche pertinenti all’oggetto dell’accertamento, quando ciò sia funzionale al completo svolgimento della verificazione tecnica.
  • Il termine assegnato per il deposito della relazione di verificazione può essere ulteriormente prorogato dal giudice mediante fissazione di un termine congruo decorrente dalla scadenza del termine precedentemente assegnato.
  • Quando la decisione sulla causa dipende dal completamento di una verificazione tecnica, il giudice può rinviare la fissazione dell’udienza di discussione a un momento successivo al deposito della relazione istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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