Sentenza n. 56/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8318/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8318/2024, che aveva ritenuto illegittimo il fermo della nave Alan Kurdi
Esito
Favorevole al resistente (armatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione denunciando l'errore di fatto previsto dagli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Sostenevano che la sentenza revocanda avesse omesso di percepire che, oltre alle cinque criticità relative alla controversa riclassificazione della nave, l'ispezione di Port State Control aveva accertato ulteriori dodici carenze tecniche e operative, nove delle quali idonee autonomamente, singolarmente o cumulativamente, a giustificare il fermo della nave. Secondo le amministrazioni, il ricorso originario avrebbe quindi dovuto essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse, essendo il fermo comunque sorretto da autonome ragioni non contestate. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per revocazione e, comunque, la sua infondatezza. La questione riguardava anche la pretesa omessa pronuncia sulla rilevanza autonoma delle ulteriori carenze rispetto a quelle attinenti alla classificazione della nave.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha compensato integralmente le spese. Ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata e obiettivamente rilevabile del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso, essere decisivo e non richiedere attività interpretativa o valutativa. Nel caso concreto, la circostanza relativa alle ulteriori carenze della nave era stata oggetto di contraddittorio tra le parti e, pertanto, non poteva integrare un errore revocatorio. Inoltre, la sentenza revocanda aveva espressamente considerato gli esiti dell'ispezione supplementare, affermando che nessuna delle irregolarità riscontrate era idonea a compromettere la validità dei certificati di sicurezza e classificazione rilasciati dallo Stato di bandiera. La doglianza delle amministrazioni mirava dunque a contestare il modo in cui il giudice aveva valutato e motivato la rilevanza delle carenze, configurando eventualmente un difetto di motivazione o un errore di giudizio, non un errore percettivo revocatorio. Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di interesse dell'associazione all'accertamento dell'illegittimità del fermo: sussisteva un interesse autonomo e qualificato, anche conformativo, a impedire il consolidarsi dell'affermazione secondo cui lo Stato rivierasco avrebbe potuto disattendere il classamento riconosciuto dallo Stato di bandiera per imporre misure coercitive. La sentenza del 2024 è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è ammessa nei casi previsti dal codice di procedura civile, tra cui l'errore di fatto revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione del contenuto materiale degli atti, su un punto non controverso e decisivo, senza necessità di attività interpretativa o valutativa.
art. 295 c.p.c.
Richiamato nel giudizio di primo grado con riguardo alla richiesta di sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.
art. 79 c.p.a.
Richiamato nel giudizio di primo grado con riguardo alla richiesta di sospensione del processo amministrativo.
art. 267 TFUE
Richiamato in relazione al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni interpretative relative alla direttiva 2009/16/CE.
direttiva 2009/16/CE
La sentenza revocanda aveva esaminato, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, i limiti dei controlli dello Stato di approdo e il rapporto tra le competenze dello Stato di approdo e dello Stato di bandiera.
art. 19 direttiva 2009/16/CE
Richiamato nella sentenza revocanda in relazione ai presupposti del fermo della nave e alla necessità di evidenti gravi pericoli.
art. 22 d.lgs. n. 53/2011
Richiamato nella sentenza revocanda con riguardo ai presupposti del fermo disposto nell'ambito del controllo dello Stato di approdo.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione consiste esclusivamente nella falsa percezione, immediata e obiettivamente rilevabile, dell'esistenza o del contenuto materiale di un atto o documento processuale; non comprende l'erronea interpretazione o valutazione delle risultanze processuali.
- L'errore revocatorio deve riguardare un punto non controverso tra le parti. Se la circostanza asseritamente ignorata dal giudice è stata oggetto di contraddittorio, la relativa doglianza non può essere proposta come errore di fatto revocatorio.
- La mancata considerazione espressa di un documento non integra di per sé errore revocatorio, quando la sentenza abbia comunque esaminato il motivo e assunto una decisione incompatibile con la prospettazione della parte.
- L'omessa pronuncia revocatoria ricorre soltanto quando dalla sentenza risulti una totale mancanza di esame del motivo; non ricorre quando il giudice abbia esaminato la questione, anche se la parte contesta l'insufficienza o l'erroneità della motivazione.
- Il motivo di ricorso identifica la domanda sottoposta al giudice, mentre le argomentazioni utilizzate per sostenerlo non richiedono una specifica pronuncia autonoma; la revocazione non può essere trasformata in un ulteriore grado di giudizio sul merito o sulla motivazione.
- Sussiste un interesse concreto e attuale all'accertamento dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo anche quando siano venuti meno gli effetti materiali dell'atto, se la pronuncia può impedire il consolidarsi di un principio lesivo e produrre effetti conformativi sulla futura attività amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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