Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 629/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);

Giustizia amministrativa202600313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a quiz e conseguente mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la prova pratica, gli esiti e gli atti della commissione relativi al concorso per titoli ed esami bandito dall’ASL di Salerno. Ha contestato, con riferimento ai quesiti nn. 4 e 6, la correttezza delle risposte individuate dalla commissione e la conseguente attribuzione del punteggio. In particolare, ha sostenuto che per il quesito n. 4 la risposta da lui indicata fosse quella corretta, mentre quella ritenuta corretta dalla commissione fosse errata; quanto al quesito n. 6, ha dedotto che, anche ritenendo corretta la risposta della commissione, fosse parimenti corretta quella da lui fornita, con conseguente ambiguità del quesito. In via subordinata ha denunciato la violazione dell’art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alla tutela dell’anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova oppure neutralizzazione dei quesiti contestati.

La decisione

Nel corso del giudizio l’ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6, indipendentemente dalla risposta fornita dal candidato, e ha rideterminato la graduatoria. Per effetto della nuova attribuzione il ricorrente ha conseguito un punteggio nella prova pratica non inferiore alla soglia di 14 punti prevista dall’art. 9 del bando ed è stato ammesso alla prova orale. Il giudice ha ritenuto che tale riesame avesse integralmente soddisfatto l’interesse azionato, determinando la cessazione della materia del contendere, non la sopravvenuta carenza di interesse e quindi non l’improcedibilità. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l’ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerata la fondatezza sostanziale delle doglianze, con liquidazione di 400 euro oltre accessori, rimborso forfetario e contributo unificato se versato. La regolazione parzialmente compensata è stata motivata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame in autotutela, dalla natura specialistica e tecnico-discrezionale delle questioni e dalla definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 30 c.p.a.

    per l’accertamento del diritto alla riammissione ... e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente aveva formulato una domanda di tutela in forma specifica diretta alla rettifica del punteggio e alla riammissione nella procedura.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001 in ordine alle prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità delle operazioni concorsuali; la sentenza non ne esamina il merito per effetto della cessazione della materia del contendere.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale

    La soglia di ammissione alla prova orale è stata individuata in 14 punti; il nuovo punteggio del ricorrente ha superato tale soglia.

Massime di principio

  • Si verifica la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo atto o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente, rendendo inutile una decisione sull’illegittimità degli atti originariamente impugnati.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato, mentre la seconda ricorre quando, senza piena soddisfazione della pretesa, viene meno l’utilità concreta della pronuncia.
  • Nelle controversie concorsuali relative a quesiti a risposta multipla, il riesame della commissione che attribuisca il punteggio spettante indipendentemente dalla risposta fornita e determini l’ammissione del candidato alla fase successiva soddisfa integralmente l’interesse alla riammissione e comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere a seguito di riesame amministrativo, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso alla luce delle ragioni della controversia e delle condotte processuali e amministrative sopravvenute.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.