Cassazione Civile, Ordinanza n. 32835/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, contributo SSN e tributo straordinario, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi. La contribuente sosteneva che la pretesa fosse ormai decaduta e/o prescritta, deducendo anche l’illegittimità della notifica di una precedente cartella che la CTR aveva ritenuto perfezionata nel 2003. In Cassazione articolava quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dall’esercizio della riscossione, distinta dalla prescrizione; 2) violazione delle norme sulla decadenza in materia di riscossione, proposto in via subordinata; 3) violazione delle regole di notificazione, perché la cartella era stata notificata come per irreperibilità assoluta senza indicazione delle ricerche necessarie a verificare tale presupposto, mentre al più sarebbe stata configurabile irreperibilità relativa; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice ignorato la dedotta rinuncia all’eredità del coniuge e la conseguente carenza di legittimazione passiva, oltre al lamentato difetto di contestazione dell’Agenzia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo e inammissibile, comunque infondato, il quarto. Ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione di decadenza dalla riscossione, limitandosi a ritenere definitiva la pretesa per effetto della precedente notifica. Ha inoltre affermato che la notifica ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è valida solo se il messo notificatore svolge e documenta ricerche idonee ad accertare l’irreperibilità assoluta del destinatario; nella specie tale attività non risultava dalla relata di notifica. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la CTR ha omesso la decisione sull’eccezione di decadenza.
art. 360 c.p.c.
è il parametro dei motivi di ricorso per cassazione richiamato per i vizi di omessa pronuncia e violazione di legge.
art. 366 c.p.c.
richiede l’autosufficienza del ricorso, anche quanto alla deduzione del principio di non contestazione.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
richiamato quale norma sul termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento.
art. 17 d.P.R. n. 602/1973
richiamato, insieme all’art. 25, come termine rilevante ai fini della decadenza dalla riscossione.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo subordinato relativo ai termini della pretesa tributaria.
art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
disciplina la notificazione in caso di irreperibilità assoluta; può essere utilizzata solo dopo ricerche idonee ad accertare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.
art. 140 c.p.c.
richiamato come modalità notificatoria alternativa, non applicabile quando non sia dimostrata l’irreperibilità assoluta.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato per le notificazioni della cartella di pagamento.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione riguarda i fatti e non esonera dall’onere di autosufficienza nel ricorso per cassazione.
art. 2964 c.c.
richiamato nel motivo subordinato sulla decadenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice deve pronunciarsi espressamente sia sulla prescrizione sia sull’eventuale decadenza dalla potestà di notificare o riscuotere il tributo, trattandosi di eccezioni distinte e autonomamente rilevanti.
- La notificazione della cartella secondo il regime dell’irreperibilità assoluta è legittima solo se il messo notificatore abbia svolto ricerche nel Comune del domicilio fiscale e tali ricerche risultino, almeno in sintesi, dalla relata o da altro atto riferibile alla notifica.
- L’irreperibilità assoluta si distingue dall’irreperibilità relativa: la prima ricorre solo quando il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale, non essendo sufficiente il mero mancato rinvenimento al momento della consegna.
- Il ricorso per cassazione che deduca una circostanza asseritamente non contestata deve indicare in modo specifico dove la circostanza sia stata allegata e quale sia stato il contenuto degli atti difensivi avversari rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non impone alla controparte di ribadire in giudizio questioni giuridiche o pretese che siano già poste a fondamento della propria posizione processuale.
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