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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32835/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, contributo SSN e tributo straordinario, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi. La contribuente sosteneva che la pretesa fosse ormai decaduta e/o prescritta, deducendo anche l’illegittimità della notifica di una precedente cartella che la CTR aveva ritenuto perfezionata nel 2003. In Cassazione articolava quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dall’esercizio della riscossione, distinta dalla prescrizione; 2) violazione delle norme sulla decadenza in materia di riscossione, proposto in via subordinata; 3) violazione delle regole di notificazione, perché la cartella era stata notificata come per irreperibilità assoluta senza indicazione delle ricerche necessarie a verificare tale presupposto, mentre al più sarebbe stata configurabile irreperibilità relativa; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice ignorato la dedotta rinuncia all’eredità del coniuge e la conseguente carenza di legittimazione passiva, oltre al lamentato difetto di contestazione dell’Agenzia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo e inammissibile, comunque infondato, il quarto. Ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione di decadenza dalla riscossione, limitandosi a ritenere definitiva la pretesa per effetto della precedente notifica. Ha inoltre affermato che la notifica ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è valida solo se il messo notificatore svolge e documenta ricerche idonee ad accertare l’irreperibilità assoluta del destinatario; nella specie tale attività non risultava dalla relata di notifica. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la CTR ha omesso la decisione sull’eccezione di decadenza.

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro dei motivi di ricorso per cassazione richiamato per i vizi di omessa pronuncia e violazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    richiede l’autosufficienza del ricorso, anche quanto alla deduzione del principio di non contestazione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale norma sul termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento.

  • art. 17 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato, insieme all’art. 25, come termine rilevante ai fini della decadenza dalla riscossione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo subordinato relativo ai termini della pretesa tributaria.

  • art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    disciplina la notificazione in caso di irreperibilità assoluta; può essere utilizzata solo dopo ricerche idonee ad accertare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come modalità notificatoria alternativa, non applicabile quando non sia dimostrata l’irreperibilità assoluta.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per le notificazioni della cartella di pagamento.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti e non esonera dall’onere di autosufficienza nel ricorso per cassazione.

  • art. 2964 c.c.

    richiamato nel motivo subordinato sulla decadenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve pronunciarsi espressamente sia sulla prescrizione sia sull’eventuale decadenza dalla potestà di notificare o riscuotere il tributo, trattandosi di eccezioni distinte e autonomamente rilevanti.
  • La notificazione della cartella secondo il regime dell’irreperibilità assoluta è legittima solo se il messo notificatore abbia svolto ricerche nel Comune del domicilio fiscale e tali ricerche risultino, almeno in sintesi, dalla relata o da altro atto riferibile alla notifica.
  • L’irreperibilità assoluta si distingue dall’irreperibilità relativa: la prima ricorre solo quando il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune già sede del domicilio fiscale, non essendo sufficiente il mero mancato rinvenimento al momento della consegna.
  • Il ricorso per cassazione che deduca una circostanza asseritamente non contestata deve indicare in modo specifico dove la circostanza sia stata allegata e quale sia stato il contenuto degli atti difensivi avversari rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non impone alla controparte di ribadire in giudizio questioni giuridiche o pretese che siano già poste a fondamento della propria posizione processuale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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