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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6581/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del GUP del 10/06/2022 che, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato a Musone la pena condizionalmente sospesa di 8 mesi (con non menzione), la sospensione della patente per un anno e la confisca amministrativa dell'autovettura per il reato di cui all'art. 589‑bis c.p. commesso il 12/02/2021. Il ricorrente ha censurato la confisca del veicolo sostenendo che il GIP avrebbe erroneamente richiamato l'art. 213 del Codice della Strada (norma di natura amministrativa) o, comunque, non avrebbe adeguatamente motivato la confisca in assenza delle aggravanti previste dall'art. 589‑bis; ha inoltre richiamato che le parti avevano concordato la diminuzione prevista dall'art. 589‑bis co. 7 e attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 213 co. 4 del Codice della Strada dispone la confisca del veicolo "in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice", per cui la confisca è legittima anche se il reato è disciplinato dal codice penale. Pertanto la censura sull'erroneo richiamo normativo non è decisiva: la misura di confisca trova fondamento nell'art. 213 co. 4. Per effetto dell'inammissibilità e in applicazione dell'art. 616 c.p.p. (e richiamo alla giurisprudenza costituzionale n. 186/2000), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Procedura del giudizio abbreviato concordato: applicazione della pena su richiesta concorde delle parti; contesto in cui è stata emessa la sentenza impugnata

  • art. 589‑bis c.p.

    co. 1 e co. 7 citati nel testo

    Norma penale relativa alla responsabilità per il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime; il ricorrente aveva concordato l'applicazione della diminuzione prevista dal co. 7 e delle attenuanti generiche

  • art. 213 Cod. Strada

    co. 4 richiamato testualmente dalla Corte

    Prevede che "è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice"; la Corte lo considera norma idonea a giustificare la confisca anche per reati penali diversi dalle violazioni del Codice della Strada

  • art. 224‑ter Cod. Strada

    Norma richiamata dal ricorrente come possibile riferimento per la confisca in ambito penale; la Corte osserva che anche se il GIP avesse inteso riferirsi a questa disposizione il risultato non cambierebbe, poiché la disciplina rimane compatibile con il sequestro e la confisca del veicolo

  • art. 611 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina le conclusioni del Pubblico Ministero nell'atto di impugnazione; qui il P.G. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede conseguenze per il ricorso inammissibile, fra cui l'obbligo di condanna alle spese processuali e, se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione di una sanzione pecuniaria: la Corte ha disposto la condanna alla somma indicata

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando un veicolo è stato adoperato per commettere un reato, l'art. 213 co. 4 Cod. Strada può rendere obbligatoria la confisca anche se il reato è previsto dal codice penale e non dal Codice della Strada; il richiamo formale a una norma amministrativa non invalida la confisca se sussiste il presupposto materiale previsto dalla norma
  • L'errata indicazione formale della norma nel dispositivo (es. citare art. 213 invece di art. 224‑ter) non è automaticamente decisiva: conta la compatibilità sostanziale della misura con la disciplina normativa applicabile
  • In impugnazioni fondate su questioni di diritto formale (errato richiamo normativo) è necessario dimostrare l'assenza del presupposto sostanziale della confisca (ad es. che il veicolo non è stato effettivamente adoperato per commettere il reato) per ottenere accoglimento
  • Nei casi di giudizio abbreviato o patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., possono essere comunque disposte misure accessorie (anche di natura amministrativa) se previste e giustificate dalla normativa applicabile
  • Presentare ricorso manifestamente infondato o inammissibile espone il ricorrente alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente prospettive di successo prima di impugnare

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