Cassazione Civile, Ordinanza n. 10678/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta da un avvocato per l’attività svolta in un giudizio di divisione ereditaria. Il tribunale aveva qualificato la causa come di valore indeterminabile, applicando lo scaglione fino a 260.000 euro, ritenendo la controversia complessa per il numero e la varietà dei cespiti e delle parti, ma aveva escluso sia l’aumento per la difesa di più parti con la medesima posizione processuale sia la liquidazione della fase introduttiva. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con tre motivi: (1) violazione dell’art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, sostenendo che, data la particolare complessità della causa, avrebbe dovuto applicarsi lo scaglione fino a 520.000 euro; (2) violazione dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, per avere il tribunale escluso l’aumento del compenso per l’assistenza di più parti; (3) violazione dell’art. 4, comma 5, d.m. 55/2014, per non avere il tribunale liquidato la fase introduttiva del giudizio, pur essendo stata svolta l’attività rientrante in tale fase, anche dal difensore subentrato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione del tribunale sulla mancata ricorrenza dei presupposti per lo scaglione fino a 520.000 euro e sulla discrezionalità del giudice di merito quanto all’aumento per la difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la fase introduttiva comprende gli atti introduttivi, la costituzione in giudizio e le attività connesse, e che tale compenso spetta anche al difensore subentrante. L’ordinanza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.m. 55/2014
"Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00... Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza... il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a Euro 520.000,00"
Lo scaglione fino a 520.000 euro è applicabile solo quando la causa di valore indeterminabile presenti i requisiti ulteriori di particolare importanza, numero e complessità delle questioni e rilevanza degli effetti o risultati utili; l’apprezzamento è rimesso al giudice di merito.
art. 4, comma 4, d.m. 55/2014
L’aumento del compenso per l’assistenza prestata a favore di più soggetti con la medesima posizione processuale, o contro più soggetti con la medesima posizione processuale, è discrezionale e non sindacabile in cassazione.
art. 4, comma 5, lett. b), d.m. 55/2014
La fase introduttiva comprende gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, il relativo esame, le notificazioni, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, la formazione del fascicolo, ulteriori consultazioni con il cliente e le attività connesse; tale fase va liquidata quando effettivamente svolta, anche dal difensore subentrante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del sindacato di legittimità invocato per denunciare la violazione di norme di diritto nella liquidazione dei compensi.
Massime di principio
- Nelle cause di valore indeterminabile, l’applicazione dello scaglione più alto previsto dal d.m. 55/2014 richiede la puntuale ricorrenza dei presupposti di particolare importanza, specifica rilevanza dell’oggetto e complessità delle questioni trattate; in mancanza, resta lo scaglione ordinario.
- La valutazione circa la complessità della controversia e la conseguente scelta dello scaglione tariffario è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente.
- L’aumento del compenso per la difesa di più parti con identica posizione processuale è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non configura, di per sé, un automatismo sindacabile in sede di legittimità.
- La fase introduttiva del giudizio, ai fini della liquidazione del compenso forense, include tutte le attività iniziali di studio dell’atto introduttivo, costituzione, esame degli allegati, notifiche, iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo, e deve essere remunerata se effettivamente espletata, anche quando il difensore subentri in corso di causa.
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