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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28619/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga biennale della sottoposizione al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis (sostanzialmente: contestazione della legittimità costituzionale dell'art. 41-bis per attribuzione all'autorità amministrativa del potere di applicare una misura che il ricorrente ritiene riconducibile a prevenzione personale; e censura del rigetto da parte del Tribunale delle richieste istruttorie difensive, in particolare l'audizione di un ufficiale di p.g. per accertare possibile omonimia delle fonti informative).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale che ha già esaminato e respinto censure analoghe sull'art. 41-bis, ha richiamato il limitato sindacato di legittimità consentito in materia (controllo sulla violazione di legge e sulla mancanza o apparente motivazione) e ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza adeguata e fondata sulle informative del Ministero dell'Interno e della DDA di Reggio Calabria, nonché sulla biografia criminale e sulla posizione apicale del detenuto nella cosca "Zagari-Fazzalari-Viola". Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    La Corte conferma la legittimità dell'intervento amministrativo e la compatibilità del regime carcerario differenziato con i parametri costituzionali e convenzionali, richiamando la giurisprudenza consolidata che ne dichiara infondate le censure di incostituzionalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso ritenuto infondato e non privo di colpa.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Rilevanza del requisito motivazionale: la Cassazione può sindacare la presenza di motivazione reale ed effettiva e la sua completezza minima, non invece la valutazione di merito delle prove.

  • artt. 2, 113 e 177 Cost.

    Richiamati dal ricorrente nella censura di illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis; la Corte tuttavia richiama la giurisprudenza che ha ritenuto infondate tali eccezioni.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, LiOri; Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone; Sez. 1, n. 13258 del 24/02/2023, Cospito; Corte Cost. nn. 349/1993, 410/1993, 351/1996, 376/1997, 190/2010; e altre pronunce di legittimità richiamate)

    La giurisprudenza consolidata ha già esaminato e respinto le censure di incostituzionalità fondate sull'asserita natura di misura di prevenzione personale dell'art. 41-bis; inoltre ha delimitato il perimetro di sindacato della Corte di Cassazione sulle proroghe/applicazioni del regime differenziato, riservandole a profili di violazione di legge o motivazione mancante/apparente.

Massime di principio

  • La legittimità costituzionale dell'art. 41-bis è pacificamente stata valutata dalla giurisprudenza: le censure basate sull'attribuzione del potere all'autorità amministrativa sono, di norma, manifestamente infondate.
  • In materia di applicazione o proroga del regime 41-bis la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato: verifica violazioni di legge e la presenza di una motivazione reale, completa e non meramente apparente; non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove compiuta dal Tribunale di Sorveglianza.
  • Per ottenere successo contro una proroga 41-bis bisogna dimostrare specifici profili di illegittimità (vizio di diritto, motivazione assente o manifestamente illogica) e non semplici dissensi sulla valutazione probatoria o richieste istruttorie non accolte.
  • La richiesta di atti istruttori (es. auditione di testimoni o ufficiali) può essere legittimamente rigettata se il giudice di merito ritiene che l'identificazione del detenuto e la sussistenza dei presupposti siano già sufficientemente documentate e non sussistano concreti rischi di confusione (es. omonimia).
  • Chi propone ricorso senza fondamento sostanziale rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi utile valutare attentamente la solidità delle censure prima di ricorrere in Cassazione.
  • Quando si solleva una questione di legittimità costituzionale occorre fornire argomentazioni nuove e fondate rispetto alla giurisprudenza consolidata; altrimenti la questione sarà dichiarata manifestamente infondata.

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